Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine

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4.3 Art. 59 cpv. 3bis (nuovo) LATer

Il Cantone Ticino e il PS sono esplicitamente favorevoli all’obbligo delle aziende di notificare all’Istituto ogni sospetto di commercio illegale.

L’asd fa notare che il dovere di notifica può costituire un onere elevato per una PMI e che non deve implicare l’obbligo di effettuare analisi di laboratorio. Secondo questa associazione, chi immette in commercio un prodotto e i quasi fabbricanti spesso non dispongono delle conoscenze necessarie per ottemperare a tale obbligo.

La Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) chiede che il dovere di denunciare sia sostituito da un diritto di notificare. Ritiene infatti che il dovere di denunciare debba essere limitato a situazioni eccezionali nelle quali sussista un grave sospetto di reato, che la disposizione abbia un campo d’applicazione molto più ampio rispetto alla Convenzione e che non sia sufficientemente precisa; chiede pertanto se debba essere trasferita nelle disposizioni penali.

La VSVA raccomanda una formulazione meno restrittiva perché ritiene che tale dovere sia sproporzionato, difficile da valutare e da controllare e costoso da attuare.

4.4 Art. 62b (nuovo) LATer

La VSVA approva esplicitamente questa disposizione.

Alcune associazioni professionali (FMH, pharmaSuisse, Società dei farmacisti del Cantone di Friburgo [SPhF]) si oppongono alla disposizione nella sua formulazione attuale. Queste associazioni ritengono che sia necessario prevedere chiaramente, nella legge, che la trasmissione di informazioni alle aziende sia giustificata solo in casi particolari, in presenza di un interesse pubblico preponderante e dopo un’attenta valutazione degli interessi. La SPhF ritiene che l’attuazione di questa disposizione debba essere giustificata da elementi che confermino il sospetto o il delitto supposto.

Il PS sottolinea altresì la necessità di definire in modo preciso, nella legge, la possibilità di trasmettere le informazioni in questione e di limitare tale trasmissione alle situazioni necessarie al fine di evitare un pericolo grave per la salute derivante da un traffico illegale.

Secondo l’UDC, deve essere instaurata una pratica proporzionata.

Il Cantone di Lucerna e la KAV chiedono che sia preso in considerazione il coinvolgimento dei Cantoni al momento della modifica di questa disposizione.

Il Cantone Ticino ritiene che solo l’Istituto debba essere designato come autorità competente per gestire le procedure e coordinare le diverse autorità, quindi anche per trasmettere questo tipo di dati.

Secondo SwissTPH, la disposizione non è formulata in modo sufficientemente chiaro; le competenze delle aziende e delle autorità di sorveglianza devono essere nettamente separate.