Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine

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1 Contesto

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione di prodotti medicali e reati simili comportanti minacce alla salute pubblica (Convenzione Medicrime) mira a impedire che agenti terapeutici (medicamenti e dispositivi medici) contraffatti mettano in pericolo la salute pubblica. Essa sancisce le fattispecie penali relative alla fabbricazione, all’offerta e al commercio di agenti terapeutici contraffatti nonché la tutela dei diritti delle vittime di tali reati. Disciplina inoltre la cooperazione nazionale e internazionale tra le autorità interessate. La Convenzione non verte espressamente su questioni inerenti la protezione brevettuale e la proprietà intellettuale.

Il 10 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso la firma della Convenzione da parte della Svizzera. La firma è avvenuta il 28 ottobre 2011 insieme ad altri 11 Stati europei nel quadro di una conferenza internazionale a Mosca durante la quale sono state gettate le basi per un’applicazione efficace della Convenzione. La Convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 2016

Con la legge sugli agenti terapeutici (LATer) e con le relative ordinanze di applicazione, la Svizzera dispone dei fondamenti legali per perseguire penalmente la contraffazione dei medicamenti. La ratifica della Convenzione Medicrime richiede tuttavia alcuni adeguamenti della LATer e del codice di procedura penale (CPP). Tali modifiche permetteranno di migliorare lo scambio d’informazioni e le possibilità di sorveglianza penale, nonché di chiarire la situazione giuridica in materia di intermediazione di agenti terapeutici.

Indipendentemente dalla questione dell’approvazione e della trasposizione della Convenzione Medicrime, sono stati depositati due interventi parlamentari1 concernenti la problematica dell’importazione privata di medicamenti non omologati. Nelle risposte, il Consiglio federale ha affermato che avrebbe esaminato la questione nel quadro della ratifica della Convenzione Medicrime. I partecipanti alla procedura di consultazione sono stati pertanto invitati a pronunciarsi anche in merito a un’eventuale limitazione dell’importazione di medicamenti pronti per l’uso non omologati al solo trasporto personale attraverso la dogana, vale a dire al divieto d’importazione privata per posta o per corriere.

2 Procedura di consultazione

Il 18 dicembre 2013 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione Medicrime. La procedura si è conclusa il 2 aprile 2014.

Oltre ai Cantoni, alle organizzazioni intercantonali (Conferenze cantonali) e al Principato del Liechtenstein, sono stati invitati a esprimere il loro parere 12 partiti politici, 12 associazioni mantello attive a livello nazionale e 135 ulteriori organizzazioni e cerchie interessate, per un totale di 191 destinatari. L’elenco dei destinatari figura all’allegato 2.

In totale, sono perventue 74 risposte, tra cui quella di tutti i Cantoni, di due organizzazioni cantonali, di quattro partiti politici, di quattro associazioni mantello attive a livello nazionale , di 31 ulteriori associazioni e cerchie interessate nonché di sette organizzazioni che non erano state

1Interrogazione Hardegger (12.1065) «Importazione privata di medicamenti pronti per l’uso non omologati» e interpellanza Kessler (12.3746) «Medicamenti di scarsa qualità importati dall’India.

Rischi per la salute e costi elevati».