Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine
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Sulla questione della limitazione dell’importazione privata, 18 partecipanti alla procedura di consultazione si esprimono a favore di un divieto di importare per posta o per corriere medicamenti non omologati. Questo, in primo luogo, al fine di tutelare la salute dei pazienti ; l’approvvigionamento in medicamenti non disponibili sul mercato svizzero è garantito attraverso gli abituali canali di distribuzione. 14 partecipanti, facendo leva sulla libertà di scelta dei consumatori e le difficoltà in materia di attuazione, si dichiarano contrari a un tale divieto. 13 partecipanti esprimono altri pareri.
4 Convenzione Medicrime: pareri sui singoli articoli o oggetti
4.1 Art. 269 cpv. 2 lett. k (nuova) e art. 286 cpv. 2 lett. i (nuova) CPP
Queste disposizioni sono approvate esplicitamente dai Cantoni di Argovia, Berna, Ticino e Zurigo nonché dall’Associazione dei medici cantonali svizzeri (AMCS), dalla Conferenza dei comandati delle polizie cantonali (CCPCS), dal CP, dalla fer-sr e dall’UDC.
4.2 Art. 4 cpv. 1 lett. e LATer
La necessità di un’autorizzazione per i mediatori e gli agenti è approvata esplicitamente dal Cantone di Ginevra, dall’Association Suisse des Pharmacies de Service direct (VSVA), dal Partito socialista (PS), e da swiss pharma logistics association (pharmalog.ch).
Secondo la KAV, è necessario risolvere le divergenze tra la LATer e l’ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAM). Questa associazione, analogamente al Cantone Ticino, fa notare che il commercio di medicamenti deve essere disciplinato in modo univoco in quanto le diverse nozioni menzionate in questi testi creano problemi al momento dell’applicazione della legge.
Alcuni partecipanti alla consultazione propongono che la definizione di smercio sia completata secondo la definizione di mediazione che figura nell’OAM (GE) o coordinata con tale definizione (TI). Altri chiedono che tale definizione figuri piuttosto nell’OAM (ZH) o sia precisata in tale ordinanza per ogni tipo di attore, analogamente a quanto accade nella legislazione dell’UE (pharmalog.ch); pharmalog.ch auspica inoltre che la definizione di smercio sia ripresa e precisata negli articoli 28 e 29 LATer.
Inoltre, pharmalog.ch chiede che sia operata una distinzione, nelle definizioni, tra i grossisti con assortimento completo e i grossisti parziali, evocando la problematica del «cherry picking». Questa organizzazione esige che le disposizioni specifiche della LATer prevedano l’applicazione delle stesse condizioni in materia di autorizzazione, di rispetto della Buona prassi di distribuzione e d’ispezione per tutti gli attori coinvolti nello smercio, compresi i mediatori e gli agenti.
I problemi posti dai grossisti parziali sono evocati anche da pharmaSuisse, che propone che l’approvvigionamento in medicamenti sia effettuato imperativamente da grossisti con assortimento completo.
Anche il PS rileva che tutti gli attori coinvolti nello smercio devono essere sottoposti alle stesse condizioni in materia di autorizzazione, di applicazione della Buona prassi di distribuzione e d’ispezione; la legislazione specifica deve essere modificata di conseguenza.
Il Cantone Ticino e la KAV sottolineano la necessità di prevedere, nella legge, l’applicazione della Buona prassi di distribuzione a livello di importazione, esportazione e commercio di medicamenti all’estero.