Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/114: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa su contraffazione dei prodotti sanitari e reati affini che rappresentano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime) · 24 pagine
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4.14 Direttiva 2011/62/UE e tracciabilità dei medicamenti
Il CP e la fer-sr sottolineano l’importanza, a loro parere preponderante, di adattare il diritto svizzero al diritto dell’UE in materia di lotta agli agenti terapeutici contraffatti.
Il Cantone di Friburgo e il PS chiedono che gli standard internazionali concernenti la tracciabilità dei medicamenti siano fissati nella LATer, prevedendo un termine ragionevole per permettere alle aziende e alle società interessate di adeguarsi in tal senso.
Pharmalog.ch sottolinea altresì che le misure previste dalla direttiva 2011/62/UE sembrano indispensabili per lottare efficacemente contro la contraffazione dei prodotti. Tale organizzazione propone di applicare in Svizzera le stesse norme e di realizzare un sistema di autentificazione e verifica analogo a quello in uso nell’UE. Suggerisce inoltre al legislatore di stabilire i contatti necessari con la fondazione Refdata.
Anche PharmaSuisse e SPhF sollecitano un sistema di tracciabilità dei medicamenti, mettendo l’accento sull’importanza di collaborare con i fabbricanti e con i grossisti, nell’ottica di sfruttare le infrastrutture esistenti. Inoltre, secondo queste organizzazioni, i medicamenti devono essere venduti esclusivamente da professionisti del settore in farmacie e/o drogherie.
Il Gruppo romando dell’industria farmaceutica (GRIP) fa notare che l’introduzione di strumenti di controllo e di identificazione come Data Matrix ridurrà sensibilmente il rischio che medicamenti contraffatti entrino nei circuiti ufficiali di distribuzione. Tali strumenti (che comprendono un numero di serie individuale) potrebbero essere impiegati per tutti i medicamenti per i quali il rischio di contraffazione è reale, soprattutto per quelli soggetti a prescrizione e venduti a un prezzo elevato.
4.15 Importazione / esportazione di medicamenti non pronti per l’uso
Il Cantone di Zurigo propone di eliminare l’articolo 18 capoverso 2 LATer e di estendere l’obbligo di autorizzazione previsto al capoverso 1 ai medicamenti non pronti per l’uso, al fine di armonizzare il diritto con la pratica attuale, giudicata appropriata.
Per la stessa ragione il Cantone Ticino e la KAV ritengono opportuno evitare la formulazione potestativa che figura all’articolo 18 capoverso 2 LATer.
4.16 Controllo dei dispositivi medici
L’Organizzazione Svizzera dei Pazienti (OSP) pone la questione della sicurezza dei dispositivi medici, in particolare di quelli importati dalla Cina, e chiede di quali dispositivi si tratta e come sono controllati.
Secondo il Cantone di Neuchâtel è necessario allestire misure aggiuntive per potenziare il controllo del mercato dei dispositivi medici. La problematica è sollevata anche dal Cantone di San Gallo.
4.17 Diritto di ricorso delle organizzazioni
L’OSP raccomanda d’inserire nella LATer un diritto di ricorso per le organizzazioni dei pazienti quale condizione per l’attuazione dell’articolo 20 capoverso 5 della Convenzione.