Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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1.6.2 Legislazione federale

Violazione del segreto professionale (art. 321 CP)

I medici e i loro ausiliari (tra i quali figurano ad esempio i collaboratori dei laboratori ai quali i medici affidano le analisi) sono tenuti per legge al segreto professionale. Ai sensi dell’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193719 (CP) non devono rivelare i segreti appresi nello svolgimento della loro attività professionale. Per segreti si intendono in particolare i dati riguardanti le malattie dei loro pazienti.

L’obbligo del segreto imposto ai medici contrasta in alcuni casi con gli obblighi di notifica fissati dalla legge, come ad esempio nel caso dell’interruzione di gravidanza (art. 120 cpv. 2 CP) o delle malattie trasmissibili (art. 27 legge sulle epidemie20 e ordinanza sulla dichiarazione21). Gli obblighi legali di notifica rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 14 CP, che dichiara espressamente lecite - e quindi non punibili - le azioni imposte o consentite dalla legge. Va pure osservato che l’articolo 321 numero 3 CP introduce una riserva di punibilità per quanto riguarda le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di fornire informazioni alle autorità.

Segreto professionale in materia di ricerca medica (art. 321bis CP)

La rivelazione illecita di segreti professionali nel campo della ricerca medica è sanzionata dall’articolo 321bis CP. In linea di principio, i dati dei pazienti possono essere inoltrati o utilizzati a scopi di ricerca solo con il consenso degli interessati oppure in forma anonimizzata. Se ciò non è possibile, può essere richiesta alla Commissione peritale un’autorizzazione speciale per togliere il segreto. Tale facoltà può però essere concessa solo se i pazienti, dopo essere stati informati del loro diritto di impedire l’utilizzo dei dati a fini di ricerca, non l’hanno espressamente vietato. Solo i dati dei pazienti che non si sono opposti in linea di principio all’utilizzo delle informazioni che li riguardano possono essere impiegati nei limiti dell’autorizzazione concessa dalla Commissione peritale. Secondo il legislatore, la trasmissione di dati autorizzata dal soggetto interessato è la norma, mentre la trasmissione autorizzata dall'autorità è l'eccezione.

La Commissione peritale concede autorizzazioni per progetti di ricerca ben definiti, per l’inoltro di dati personali a fini di ricerca all’interno di una determinata clinica (autorizzazioni rilasciate a cliniche) e per la trasmissione di dati personali a registri medici (autorizzazioni rilasciate per l’inoltro di dati a registri).22 Queste autorizzazioni permettono a medici e laboratori di inoltrare i dati dei loro pazienti senza violare l’obbligo del segreto professionale e ai registri di ricevere dati personali in forma non anonimizzata.

Tutti i registri dei tumori attualmente operativi dispongono di un'autorizzazione della Commissione peritale. Contrariamente all'opinione comunemente diffusa, non

19 RS 311.0

20 Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (legge sulle epidemie), RS 818.101

21 Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (ordinanza sulla dichiarazione), RS 818.141.1

22 Cfr. articoli 2 e 3 dell’ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica, RS 235.154