Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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Soletta

Il 1° aprile 2012, nel Cantone di Soletta è entrata in vigore una revisione della legge sanitaria cantonale.37 Il paragrafo 7 rivisto (§ 7) prevede nei capoversi da 2 a 5 l’introduzione di un registro dei tumori e fissa tra l’altro i dati da rilevare. La legge stabilisce che è il Governo cantonale a decidere se affidare la gestione del registro a un’istituzione pubblica o privata attiva nel Cantone o se optare per l’adesione a un registro extracantonale. Gli specialisti del settore sanitario sottoposti all’obbligo di autorizzazione cantonale sono tenuti a fornire al registro dei tumori i dati rilevanti, a condizione che i pazienti interessati abbiano dato il loro consenso.

Friburgo

Il Cantone di Friburgo ha emanato l’8 ottobre 2007 un’ordinanza concernente la comunicazione di dati personali al registro cantonale dei tumori. L’atto normativo si fonda sull’autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica rilasciata il 23 marzo 2006 dalla competente commissione (Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica) e disciplina la comunicazione di dati personali da parte del controllo degli abitanti a fine di verifica e integrazione delle informazioni sull’identità delle persone rilevate nel registro. Sulla base dell’ordinanza è quindi possibile verificare - e se necessario rettificare - grazie all’aiuto del controllo degli abitanti i dati personali dei pazienti rilevati nel registro, al fine di garantire l’affidabilità dei dati registrati e soddisfare i criteri nazionali e internazionali nella ricerca sui tumori.

Zugo

L’ordinanza concernente il registro dei tumori emanata dal Cantone di Zugo38 si fonda su un articolo generico della legge sanitaria cantonale39 dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione (§ 45). Lo scopo del registro è rilevare e analizzare in modo continuativo e sistematico le malattie tumorali nella popolazione. Anche nel Cantone di Zugo il registro deve disporre di un’autorizzazione della Commissione peritale. I medici e le istituzioni autorizzati a trasmettere i dati sono tenuti a informare i pazienti prima dell’inoltro dei dati. L’ordinanza definisce i dati da elaborare e riconosce al registro il diritto di richiederli ai medici e alle istituzioni citati. I pazienti hanno però la facoltà di opporsi alla trasmissione. L’ordinanza disciplina anche il confronto con i dati del registro cantonale degli abitanti.

Zurigo

In virtù della nuova legge cantonale sulla protezione dei dati, l’elaborazione dei dati da parte del registro zurighese dei tumori, attivo dal 1980, dovrà fondarsi in futuro su una base legale formale. In considerazione dei lavori legislativi a livello federale, che presumibilmente avranno implicazioni sostanziali sulla regolamentazione cantonale, il Cantone di Zurigo intende definire provvisoriamente, ma solo a livello di ordinanza, le attività del proprio registro dei tumori. Il progetto di ordinanza sul registro dei tumori messo in consultazione l’11 aprile 2011 mira a disciplinare in modo trasparente scopo, gestione e funzioni del registro e dovrebbe creare i presup-

37 Del 27 gennaio 1999, BGS 811.11

38 Del 30 ottobre 2008, BGS 821.1

39 Del 14 dicembre 2010, BGS 821.13