Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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ai sensi dell’articolo 3 lettera c LPD, i dati concernenti la salute rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione. Possono essere trattati da parti di organi federali solo se una legge in senso formale lo prevede espressamente (art. 17 cpv. 2 LPD);
il trattamento di dati personali per scopi impersonali da parte di organi federali è disciplinato dall’articolo 22 LPD. Lo scopo è quello di liberare alcuni progetti di ricerca, pianificazione e statistica da vincoli di ordine generale in materia di protezione dei dati, sottoponendoli a esigenze specifiche. Il trattamento può avvenire se:
i dati sono anonimizzati, non appena lo permette lo scopo del trattamento;
il destinatario comunica i dati soltanto con l’autorizzazione dell’organo federale; e
i risultati del trattamento sono pubblicati in una forma che non permette di identificare le persone interessate.
Legge sulla statistica federale
La legge sulla statistica federale (LStat)28 è una legge quadro che disciplina l’insieme delle attività statistiche della Confederazione. Si fonda sull’articolo 65 della Costituzione federale, in forza del quale la Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato della popolazione, dell’economia, della società, della formazione, della ricerca e dell’ambiente in Svizzera. Le statistiche sui tumori rivestono una particolare importanza sociale e contribuiscono alla descrizione dello stato della popolazione.
I dati rilevati a fini statistici non possono essere utilizzati per scopi amministrativi o connessi alle persone. Tale divieto vale senza limiti di tempo per tutte le fasi dell’attività statistica, ossia la preparazione e l’attuazione delle rilevazioni e l’elaborazione dei dati presso i servizi interessati e i servizi di statistica e ricerca ai quali gli organi preposti alla rilevazione possono trasmettere dati della statistica federale per propri fini statistici. In virtù dell’articolo 14 capoverso 1 LStat, eventuali deroghe devono essere disposte espressamente da una legge federale.
Legge sulla ricerca umana
La legge sulla ricerca umana (LRUm)29, che disciplina la riutilizzazione dei dati sanitari personali a scopo di ricerca, apporta una modifica all’articolo 321bis CP.30 La Commissione peritale viene sciolta e i suoi compiti sono affidati in larga parte alle commissioni d’etica cantonali. A tal proposito, si osservi che, rispetto all’articolo 321bis CP e alla prassi della Commissione peritale, la LRUm parte da una definizione più ristretta del termine «ricerca»31, con conseguenze sulla nuova regolamentazione concernente la liberazione dal vincolo del segreto professionale medico. Non rientrano ad esempio nel campo d’applicazione della LRUm i progetti di formazione e perfezionamento professionale e quelli di garanzia della qualità. Per le autorizzazioni concernenti tali progetti, nella misura in cui prevedono la rivelazione
28 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, RS 431.01
29 FF 2011 6589
30 RS 311.0
31 Messaggio relativo alla legge federale concernente la ricerca sull’essere umano, FF 2009 6979, n. 2.13.2.