Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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si tratta di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata al registro, bensì di un'autorizzazione che concerne esclusivamente il trasferimento di dati dei pazienti al registro. In particolare, autorizza i medici curanti e il personale medico degli istituti di patologia e dei laboratori medici a trasmettere dati non anonimizzati senza che si prefiguri una violazione del segreto professionale. In virtù dell'autorizzazione, la trasmissione di dati a terzi esterni deve avvenire in forma del tutto anonimizzata.

La Commissione peritale rilascia l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 321bis capoverso 3 CP23:

 la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati: i motivi possono essere diversi (ad es. evitare doppioni nelle rilevazioni o immettere dati per i quali è necessario conoscere l’identità dei pazienti);

 è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso dell’interessato (ad es. se il paziente è deceduto o irreperibile);

 l’interesse della ricerca prevale su quello della segretezza. La decisione in merito comporta una ponderazione tra l’interesse dei pazienti alla segretezza dei propri dati personali e gli interessi in gioco nel progetto di ricerca (ad es. se il numero di persone che potranno beneficiare dei risultati dello studio è vasto e se è possibile migliorare determinati trattamenti o favorire l'evoluzione generale nei settori della medicina o della sanità pubblica).

Le autorizzazioni della Commissione peritale sono sottoposte a precise garanzie di protezione e sicurezza dei dati, ad esempio per quanto riguarda la cerchia di persone aventi diritto d’accesso e le misure di anonimizzazione.

Con l’entrata in vigore della legge sulla ricerca umana24 (LRUm) viene modificato l’articolo 321bis CP25 e soppressa la Commissione peritale. La liberazione dal segreto medico avviene ora sulla base di un’autorizzazione della commissione d’etica competente e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 34 LRUm (cfr. quanto riportato più sotto sulla LRUm).

Legge sulla protezione dei dati

La legge sulla protezione dei dati (LPD)26 contempla il trattamento di dati da parte di organi federali e privati cittadini, mentre per il trattamento di dati da parte di istituzioni di diritto pubblico e organi cantonali sono applicabili le relative leggi cantonali.27 Se determinati aspetti della protezione dei dati non sono sufficientemente disciplinati dalle disposizioni cantonali, si applicano in via sussidiaria le norme federali.

In questa sede vanno evidenziati due principi fondamentali della legge sulla protezione dei dati (sicurezza dei dati, diritto d’accesso degli interessati ai dati elaborati, obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione, pretese giuridiche degli interessati ecc.), in particolare:

23 RS 311.0

24 Legge federale del 30 settembre 2011 concernente la ricerca sull’essere umano, FF 2011 6589

25 RS 311.0

26 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati, RS 235.1

27 Per quanto riguarda la competenza legislativa della Confederazione in materia di protezione dei dati nel quadro della lotta alle malattie fortemente diffuse o maligne, cfr. la parte finale del cap. 5.1.1.