Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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di segreti professionali in materia di ricerca medica, non saranno quindi competenti le commissioni d’etica, ma altre autorità cantonali.

Malgrado preveda una definizione più ristretta del concetto di ricerca rispetto all’articolo 321bis CP, la LRUm parte dal principio che, per le loro attività, i registri dei tumori dovranno disporre in futuro dell’autorizzazione della commissione d’etica competente.32

1.6.3 Legislazioni cantonali

Lucerna

Il Cantone di Lucerna disciplina l’istituzione del registro cantonale dei tumori nel paragrafo 53a segg. della propria legge sanitaria del 13 settembre 2005.33 Nel registro sono rilevati sistematicamente tutti i dati necessari sulle malattie tumorali (maligne e semi-maligne) insorte nel Cantone di Lucerna, in particolare i nuovi casi, gli stadi e i decorsi delle malattie nonché le informazioni concernenti le terapie somministrate e la qualità di vita dei pazienti. Prima che i medici o il personale ausiliario provvedano a trasmettere i dati, gli interessati devono essere informati e avere la possibilità di vietarne l’inoltro. La legge non istituisce un vero e proprio obbligo di trasmissione da parte del personale medico. Per contro, elenca singolarmente i dati da inserire nel registro e ne disciplina il confronto con quelli non anonimizzati contenuti nella piattaforma cantonale di controllo degli abitanti, al fine di garantirne la qualità.

Ticino

Il Canton Ticino ha emanato il 21 giugno 1994 la legge sul registro dei tumori34 e il 9 giugno 1998 il relativo regolamento.35 Con la legge è stato istituito il registro cantonale dei tumori, il cui scopo primario è quello di raccogliere ed elaborare in modo sistematico i dati concernenti i casi di malattie tumorali (maligne e semimaligne) notificati dai medici titolari di studi privati, dagli istituti ospedalieri pubblici e privati, dalle cliniche, dalle case per anziani o da altre strutture sanitarie del Cantone, allo scopo di migliorare le conoscenze sull’incidenza e la diffusione delle malattie tumorali nella popolazione del Cantone.

I dati sono trasmessi al registro nel rispetto del segreto medico previsto dall’articolo 321 CP.36 La trasmissione dei dati senza preventiva anonimizzazione è permessa solo qualora il registro abbia ottenuto dalla Commissione peritale un’autorizzazione generale che lo abiliti a ricevere dati non ancora anonimizzati. Nemmeno in Ticino vige l’obbligo di trasmissione dei dati. I dati da registrare e l’allineamento con altre banche dati (in particolare quelle relative al controllo degli abitanti) sono disciplinati a livello di regolamento.

32 FF 2011 6589; cfr. anche il relativo messaggio, FF 2009 6979, n. 2.12.2.

33 SRL n. 800

34 RL 6.1.1.3

35 RL 6.1.1.4

36 RS 311.0