Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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Gli attori del settore sanitario non concordano ancora sulla tipologia di malattie non trasmissibili per le quali istituire nuovi registri statali che rilevino in modo esaustivo e capillare tutte le malattie e prevedere l’obbligo di raccolta e di trasmissione di dati minimi. A risultare particolarmente problematico è il fatto che nel rilevamento delle principali malattie fortemente diffuse o maligne, gran parte della popolazione più anziana è stata inserita in uno o più registri. A un disciplinamento esaustivo della registrazione di altre malattie si oppongono anche motivi finanziari e motivi legati alla protezione dei dati. La soluzione proposta punta pertanto all’istituzione di registri (privati) per altre malattie, ma si astiene dal prescrivere un obbligo di raccolta e di trasmissione, rinunciando così a disciplinare in modo esteso la loro registrazione.

Diritti dei pazienti interessati

Come motivato ai capitoli 5.1.2.2 e 2.3.1, i medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie private o pubbliche sono tenuti a raccogliere i dati minimi secondo l’articolo 4 e a trasmetterli al registro dei tumori competente. Questo è l'unico modo per garantire che tutti i dati necessari al monitoraggio delle malattie tumorali su base di popolazione siano raccolti nel modo più esaustivo e completo possibile sull’intero territorio.

Il diritto all'autodeterminazione informativa dei pazienti è garantita dalla possibilità per questi ultimi di opporsi alla trasmissione e alla registrazione dei propri dati. Per garantire l'accettazione della registrazione dei tumori da parte della popolazione, la raccolta dei dati obbligatori è stata ridotta al minimo necessario. Grande importanza viene inoltre attribuita all’informazione dei pazienti e della popolazione sugli obiettivi e le finalità della registrazione dei tumori.

Anche in merito alla raccolta dei dati supplementari secondo l’articolo 5 è necessario definire quali siano le ingerenze ammesse nell’autodeterminazione informativa: i dati possono essere raccolti unicamente se i pazienti sono stati previamente informati e vi hanno acconsentito oppure – come nel caso dei dati minimi – è sufficiente il diritto, sancito dalla legge, di opporsi alla loro trasmissione? Analogamente ai dati minimi, anche quelli supplementari contengono informazioni in grado di dare una risposta a problematiche rilevanti di sanità pubblica e politica sanitaria (ad es. verifica dell’efficacia dei programmi di prevenzione e diagnosi precoce, misure per la riduzione delle disparità regionali nella qualità dell’assistenza o del trattamento ecc.). Contrariamente ai dati minimi, i dati supplementari possono contenere anche informazioni particolarmente sensibili, per esempio sulla qualità di vita, le condizioni di vita e i fattori di rischio dei pazienti. Il presente avamprogetto propone pertanto che, dopo aver informato i pazienti, i medici chiedano loro il consenso alla raccolta dei dati come condizione per la loro trasmissione preliminare al registro dei tumori.

2.2 Obiettivi del progetto

Il disciplinamento proposto vuole contribuire, ponendo rimedio alle carenze dell’attuale sistema di registrazione dei tumori descritte al capitolo 1.5 e adottando misure atte a favorire la registrazione di altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne, a migliorare la qualità dei dati necessari ai fini della gestione della politica sanitaria.