Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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Nell’ambito della registrazione dei tumori, il disciplinamento proposto persegue i seguenti obiettivi:
rilevamento completo, esaustivo e capillare di tutti i nuovi casi di malattie
tumorali e monitoraggio del loro decorso sino al decesso del paziente;
standardizzazione dei dati da raccogliere allo scopo di semplificarne l’analisi
a livello nazionale;
rilevamento dei dati nei Cantoni sulla base di condizioni quadro unitarie sot-
to il profilo giuridico e organizzativo;
protezione dei diritti della personalità dei pazienti.
Esso definisce inoltre i seguenti aspetti centrali del futuro sistema di registrazione dei tumori in Svizzera:
l’obbligo di raccolta e di trasmissione dei dati minimi (art. 4) necessari al
monitoraggio su base di popolazione delle malattie tumorali;
il diritto dei pazienti di opporsi alla trasmissione dei dati minimi (art. 6 cpv.
1 lett. a)
la possibilità, per alcune malattie tumorali o per determinati gruppi di perso-
ne, di prevedere la raccolta e la trasmissione di dati supplementari (art. 5);
il consenso dei pazienti come presupposto per la raccolta e la trasmissione
dei dati supplementari (art. 6 cpv. 1 lett. b);
l’informazione dei pazienti (art. 7) e della popolazione (art. 20);
i compiti dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori
pediatrici nell’ambito della ricezione e verifica dei dati (art. 8) e della loro distruzione e anonimizzazione (art. 13);
i dati che devono essere registrati per tutte le malattie tumorali dai registri
cantonali dei tumori e dal Registro svizzero dei tumori pediatrici (art. 9);
la procedura relativa al completamento e all’aggiornamento dei dati minimi
da parte dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tumori pediatrici (art. 10);
la procedura dei registri cantonali dei tumori e del Registro svizzero dei tu-
mori pediatrici per il rilevamento di casi di tumore non trasmessi (art. 11);
le modalità di inoltro dei dati dei registri cantonali dei tumori al servizio na-
zionale di registrazione dei tumori (art. 12);
i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori dopo la ricezione
dei dati (art. 14) e in relazione al loro inoltro all’UST, all’UFSP e ad altri servizi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni (art. 15);
i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori nell'ambito
dell'allestimento della statistica nazionale dei tumori, dei rapporti sulla salute e della pubblicazione e messa a disposizione dei dati (art. 16);
i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori nel campo della
distruzione e anonimizzazione dei dati (art. 17), della garanzia della qualità dei dati (art.18) e delle misure di sostegno (art.19);
la competenza per la collaborazione internazionale (art. 21);