Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

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Figura 2

Procedura di raccolta dei dati minimi

Persone tenute alla

raccolta e alla Dati sui Registro svizzero

trasmissione dei bambini dei tumori pediatrici

dati

Registro degli Data del

Servizio nazionale di abitanti decesso

(Comuni) registrazione dei tumori

Statistica delle Garante incaricato della cause di morte Causa del

decesso cifratura del numero (Ufficio federale di

statistica) d‘assicurato

Persone soggette

Dati sugli Registri cantonali

all‘obbligo di

adulti dei tumori

notifica

Il registro competente rileva e cifra i dati conformemente alle disposizioni del servizio nazionale di registrazione dei tumori basate su raccomandazioni internazionali. I registri dei tumori tengono una banca dati sulle persone e una sulle malattie, i cui dati sono trattati separatamente e possono essere confrontati solo tramite il numero assegnato a ogni caso di tumore (art. 9 cpv. 2 e 4). Inoltrano al servizio nazionale di registrazione i dati sulle malattie necessari alle analisi nazionali (art. 9 cpv. 3 e art. 12 cpv. 1). Questi dati cifrati non contengono più cognome, nome e indirizzo dei pazienti. Al momento di inoltrare i dati, il numero di assicurato viene cifrato da un garante indipendente (art. 12 cpv. 2 e 3). Il servizio nazionale di registrazione dei tumori riceve così unicamente dati con il numero d'assicurato cifrato (cfr. figura 2).

I registri cantonali e il Registro svizzero dei tumori pediatrici verificano, operando un confronto intercantonale con i registri cantonali e comunali degli abitanti, il domicilio indicato dal paziente e se necessario lo completano e lo aggiornano (art. 8 cpv. 1 e art. 10 cpv. 2 lett. a). Secondo la stessa procedura e dopo un confronto con il registro dello stato civile in base all’articolo 39 CC45 viene registrata per le persone decedute la data del decesso (art. 9 cpv. 1 lett. d e art. 10 cpv. 2 lett. b). Le cause del decesso vengono completate dopo un confronto con i dati della statistica delle cause di morte pubblicata dall’UST (art. 9 cpv. 1 lett. e art. 10 cpv. 2 lett. c). Questo confronto riduce sensibilmente il rischio che i dati vengano rilevati più volte. I registri

45 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210