Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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(art. 14 cpv. 3 e art. 28 cpv. 2). È esclusa l'elaborazione a scopo personale, segnatamente nell'ambito di misure amministrative nei confronti di singole persone. La possibilità di allentare il vincolo sussiste solo nel caso di dati anonimizzati (art. 28 cpv. 1).
– Obbligo del segreto tutelato dal diritto penale: le persone incaricate dell'esecuzione della legge proposta sono soggette all'obbligo del segreto (art. 34). In caso di violazione sono applicabili l'articolo 320 CP50 (violazione del segreto d'ufficio) o l'articolo 321 CP (violazione del segreto professionale).
2.3.6 Promozione della registrazione di altre malattie
In futuro la Confederazione favorirà la registrazione di altre malattie non trasmissibili o maligne tramite aiuti finanziari. Di questi aiuti potranno tuttavia beneficiare unicamente i registri che soddisfano i criteri definiti dalla Confederazione per i registri clinici sulle malattie e che forniscono dati importanti per allestire i rapporti sulla salute (art. 23). Le disposizioni normative e contrattuali sull'inoltro dei dati miglioreranno la certezza del diritto e garantiranno una maggiore protezione dei dati (art. 24). La nuova legge consente non solo di migliorare l’attuale sistema di registrazione sotto il profilo delle risorse, ma anche di incrementare la fiducia dei cittadini nei confronti dei registri e la disponibilità dei fornitori di prestazioni di fornire i dati corrispondenti. Essa permette inoltre di migliorare la qualità dei dati registrati e i benefici per l’evoluzione del settore sanitario.
2.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze
L’avamprogetto descrive i compiti che il varo della nuova legge comporta per la Confederazione. Oltre a istituire il servizio nazionale di registrazione dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il garante (art. 29), la Confederazione è competente anche per l’analisi dei dati e la pubblicazione delle statistiche nazionali sui tumori (art. 16 e 22).
L’incidenza di questi compiti sulle finanze federali è illustrata in dettaglio al capitolo 4.1.
2.5 Sviluppi internazionali e diritto comparato, in particolare in rapporto con il diritto europeo
2.5.1 Sviluppi internazionali
2.5.1.1 Organizzazioni internazionali
European Network of Cancer Registries (Rete europea di registri dei tumori)
La Rete europea di registri dei tumori (ENCR)51 è stata istituita nel 1990 dalla Commissione europea nel quadro del Programma «Europe Against Cancer Pro-
50 RS 311.0
51 www.encr.com.fr.