Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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La Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale76è entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1998. L’obiettivo della Convenzione è rafforzare la protezione giuridica del singolo in campo pubblico e privaprivato dall’elaborazione automatica dei dati personali che lo riguardano. Tutti gli Stati membri devono garantire un minimo di protezione della personalità nell’elaborare dati personali e una certa armonizzazione del sistema di protezione.
Il 1° aprile 2008 è entrato in vigore in Svizzera il Protocollo aggiuntivo dell’8 novembre 2001 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati.77 Il Protocollo aggiuntivo prevede in particolare il coinvolgimento di autorità di controllo, cui spetta il compito di accertare il rispetto delle misure destinate ad attuare, nel rispettivo diritto nazionale, i principi stipulati nella Convenzione o nel Protocollo. Le autorità devono poter esercitare diritti d’inchiesta, condurre un’azione legale o segnalare all’autorità giudiziaria competente le violazioni delle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale.
Sulla base della Convenzione il Comitato dei Ministri ha recepito varie raccomandazioni nell'ambito della protezione dei dati, tra cui la Raccomandazione relativa alla protezione dei dati sanitari.78 La raccomandazione prevede in linea generale che chi rileva dati a carattere personale è tenuto a informare in modo adeguato le persone coinvolte. Le informazioni da comunicare concernono in particolare le basi normative relative alla raccolta e all’elaborazione dei dati, la loro categoria, l’identità degli addetti responsabili dell’elaborazione e le persone e gli organismi presso i quali i dati sono stati raccolti o ai quali sono stati resi noti. Esse devono inoltre riguardare il carattere facoltativo o obbligatorio della raccolta e la possibilità di opporvisi e menzionare le conseguenze di un'eventuale opposizione.
Il diritto federale soddisfa già oggi i requisiti della Convenzione, del Protocollo aggiuntivo e delle raccomandazioni più importanti. Anche il presente avamprogetto è conforme a tali disposizioni.
In questo contesto va menzionata anche la Convenzione sulla biomedicina del Consiglio d’Europa79 che contiene tra l’altro direttive sulla ricerca medica, tra cui quelle sul consenso delle persone. Le disposizioni in materia di ricerca della Convenzione sulla biomedicina non si applicano (analogamente a quelle della LRUm80) all’attività principale dei registri dei tumori secondo gli articoli 8-22, in quanto essa non rientra tra le attività di ricerca ai sensi della Convenzione sulla biomedicina e della LRUm (cfr. cap. 1.5.1.2 sulla LRUm). Per il resto, le norme della LRUm sono conformi alle direttive della Convenzione sulla biomedicina e applicabili pertanto alle attività di ricerca dei registri dei tumori, fatta eccezione per gli articoli 8-22.
76 RS 0.235.1
77 RS 0.235.11
78 Raccomandazione n. R (97) 5 del 13 febbraio 1997 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla protezione dei dati sanitari.
79 Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997 (Convenzione sulla biomedicina, RS 0.810.2).
80 FF 2011 6589