Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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la qualità della vita e la capacità lavorativa di una persona, come ad esempio le malattie reumatiche, la depressione o la schizofrenia.
L'avamprogetto non concerne la registrazione e l'analisi dei dati sulle malattie trasmissibili, in quanto il loro trattamento è già disciplinato dalla legge federale del 18 dicembre 197087 sulle epidemie.
Art. 2 Scopo
L'articolo 2 si riallaccia all'articolo costituzionale sulla protezione della salute (art. 118 Cost.)88 e lo concretizza. Recepisce lo scopo dell'articolo costituzionale e stabilisce che la legge mira ad approntare le basi di dati necessarie per le decisioni di politica sanitaria e a combattere le malattie tumorali e altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne. Queste malattie, come ad esempio i tumori e le malattie cardiocircolatorie, sono responsabili di oltre il 50 per cento degli anni di vita potenziali persi. Tuttavia, proprio nel campo delle malattie tumorali, che si sviluppano a tutte le età e indipendentemente dal contesto, vi sono ancora molte questioni aperte in merito alla patologia stessa e alle cause. Per rispondervi sono indispensabili
- e quindi fondamentali per combattere queste malattie e per pianificare e gestire le strutture sanitarie necessarie - dati sulla frequenza, sui fattori di rischio e sulle probabilità di guarigione come pure l'analisi scientifica dei dati ottenibili con l'ausilio di registri. L'articolo enumera in modo completo gli scopi del rilevamento e del trattamento dei dati nell'ambito della registrazione delle malattie tumorali e di altre malattie.
Secondo la lettera a l'avamprogetto garantisce che i dati necessari per il monitoraggio capillare dell'evoluzione temporale delle malattie tumorali e delle malattie fortemente diffuse o maligne nella popolazione svizzera siano rilevati in modo possibilmente completo (cfr. cap. 2.3.1). L'avamprogetto mira inoltre a elaborare e attuare misure di prevenzione e di diagnosi precoce e a controllarne l'efficacia (lett. b), valutare la qualità dell'assistenza, della diagnosi e del trattamento (lett. c) e sostenere la pianificazione sanitaria (lett. d).
Art. 3 Delimitazione rispetto alla ricerca sull'essere umano
Contrariamente alla LRUm89, l'attuale avamprogetto va considerato una lex specialis. Spetta quindi al legislatore stabilire se e quali delle attività svolte dai registri cantonali dei tumori, dal Registro svizzero dei tumori pediatrici e dal servizio nazionale di registrazione dei tumori possono essere considerate ricerca ai sensi della LRUm. L'articolo 3 si concentra proprio su quest'aspetto: le attività svolte dai registri dei tumori e dal servizio nazionale di registrazione dei tumori in virtù degli articoli 8–22 non rientrano nel campo d'applicazione della LRUm. Poiché in questo settore le attività dei registri dei tumori e del servizio nazionale di registrazione sono disciplinate in modo esaustivo dall'avamprogetto, non occorre un'autorizzazione da parte della commissione d'etica competente. Per le attività che concernono la ricerca e che esulano dai compiti definiti agli articoli 8–22, i registri dei tumori e il servizio nazionale di registrazione sottostanno invece alle pertinenti disposizioni della LRUm (cfr. commenti sull'art. 25 segg.). Questa regola vale sia per il rilevamento dei dati
87 RS 818.101
88 RS 101
89 FF 2011 6589