Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo

2.5.2.2 Unione europea

Attualmente non esistono impegni giuridicamente vincolanti con l’Unione europea (UE) nel campo della registrazione dei tumori e di altre malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne. Il Consiglio dell’Unione europea ha emanato una raccomandazione unicamente in materia di diagnosi precoce.81 Nel campo della protezione dei dati vanno menzionate le seguenti direttive:

 direttiva 95/46/CE del Consiglio europeo del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati82;

 direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).83

Il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha proposto un’ampia riforma delle regole di protezione dei dati allo scopo di introdurre un concetto più vasto e coerente del diritto fondamentale che tutela i dati personali. La proposta concerne il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela delle persone fisiche in merito al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati [regolamento di base sulla protezione dei dati, COM (2012) 11], che sostituirà la direttiva 95/46 CE.

Nell’ambito della registrazione dei tumori la Svizzera non sottostà a impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dell’UE in materia di protezione dei dati. Per motivi pratici, essendo l’analisi dei dati utile anche a livello internazionale, è tuttavia importante garantire la compatibilità del sistema svizzero con quello europeo.

2.5.2.3 Linee direttrici e raccomandazioni

Varie organizzazioni attive nel campo della registrazione dei tumori hanno pubblicato linee direttrici o raccomandazioni allo scopo di armonizzare forme e contenuti della registrazione nei singoli Stati. In questo contesto vanno menzionati gli standard dell’IACR84 e le raccomandazioni dell’ENCR.85 L’ENCR ha pubblicato ad esempio una serie di raccomandazioni sulla cifratura dei tumori e sulla protezione dei dati (con riferimento alla direttiva 95/46/CE). Queste linee direttrici e raccomandazioni non sono vincolanti: ai fini dell’attendibilità scientifica dei dati analizzati, è tuttavia importante che i registri nazionali e regionali vi si attengano il più possibile.

81 Raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2003 sulla diagnosi precoce dei tumori (2003/878/CE), GU L 327 del 16.12.2003, p. 34.

82 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31; modificato dall’ordinanza (CE) n. 1882/2003, GU L

284 del 31.10.2003, pag. 1.

83 GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37; modificato dalla direttiva 2009/136/CE, GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:it:HTML.

84 www.iacr.com.fr/ > Standards (consultate l’ultima volta il 24 aprile 2012).

85 www.encr.com.fr/ > Downloads > Recommendations (consultate l’ultima volta il 24 aprile 2012).