Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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La lettera b prevede la possibilità di raccogliere dati sul decorso del trattamento, in particolare i regimi terapeutici, le ulteriori terapie nonché i fornitori di prestazione coinvolti nel trattamento. Questi dati, raccolti nel quadro del trattamento o del posttrattamento, permettono di misurare la qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria nonché di rappresentare eventuali differenze regionali nei risultati terapeutici. I dati possono anche servire a determinare quali pazienti con quali diagnosi si sottopongono a un trattamento nelle varie strutture, quali trattamenti sono effettuati nelle istituzioni e strutture sanitarie e con quali risultati. La valutazione di questi dati supplementari serve all'intera popolazione, in quanto contribuisce a garantire un'assistenza sanitaria di alta qualità. Le analisi non devono però permettere di risalire ai singoli fornitori di prestazioni.
Secondo la lettera c tra i dati supplementari vi possono essere anche indicazioni sulla qualità di vita. Se da un lato, grazie a una diagnosi tempestiva e alle migliori possibilità di trattamento e terapia, si osserva un netto aumento del tasso di sopravvivenza, dall'altro i pazienti affetti da tumore sono spesso confrontati con limitazioni psicosociali e fisiche che riducono la loro qualità di vita per molti anni dopo la fine della terapia. Le questioni legate alla qualità della vita e alle possibili conseguenze tardive a terapia conclusa assumono un'importanza crescente non solo per l'adozione di misure di politica sanitaria, ma anche nell'interesse dei pazienti e dei loro familiari.
Per poter adottare misure efficaci di prevenzione e diagnosi precoce, il Consiglio federale deve avere la possibilità, secondo la lettera d, di far rilevare, tra i dati supplementari, anche quelli relativi alle condizioni di vita, ai fattori di rischio e alle misure di diagnosi precoce. Per condizioni di vita si intendono le condizioni in cui vivono le persone e che determinano l'esposizione a determinati fattori di rischio, tra cui in particolare i fattori socio-economici quali il titolo di studio più elevato conseguito, la professione esercitata o il reddito disponibile. Tra i fattori di rischio vi sono il consumo di tabacco e di alcol, le patologie pregresse, le terapie farmacologiche, come quelle a base di immunosoppressori o di ormoni, nonché fattori di rischio genetici. Altrettanto importanti sono i fattori di influsso ambientali, ad esempio l'esposizione a sostanze cancerogene (polveri fini, idrocarburi, amianto, raggi UV, radon, radioattività). Nei fattori di rischio vi sono poi anche le misure di protezione, come il vaccino contro il papillomavirus umano volto a prevenire il tumore all'utero. Parallelamente devono poter essere rilevate anche indicazioni sulle misure di diagnosi precoce quali mammografie o coloscopie. Questi dati permettono di valutare i benefici delle misure di politica sanitaria, come ad esempio i programmi nazionali di prevenzione e di screening.
Ai fini di eventuali verifiche, il capoverso 2 stabilisce che i dati supplementari, così come i dati minimi, contengono indicazioni sul servizio che ha trasmesso i dati o la persona che li ha raccolti.
Secondo il capoverso 3 prima di raccogliere i dati il paziente o il suo rappresentante legale devono essere informati sugli obiettivi e gli scopi della raccolta nonché sulla portata dei dati da rilevare. I dati possono essere raccolti dal medico e trasmessi al registro dei tumori competente solo previo consenso del paziente o del rappresentante legale.
Analogamente a quanto previsto per i dati minimi, i dati supplementari da notificare verranno precisati nell'ordinanza dopo aver consultato gli esperti e gli ambienti interessati. Secondo il capoverso 4 lettera a spetta quindi al Consiglio federale