Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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Il capoverso 3 prevede che le persone e le istituzioni soggette all'obbligo di raccolta trasmettano al registro dei tumori competente i dati necessari alla loro identificazione per permettere al registro dei tumori di contattarli in caso di domande.
Il capoverso 4 stabilisce che i pazienti o i loro rappresentanti legali devono essere informati in merito alla raccolta dei dati e alla loro registrazione nel registro dei tumori (art. 7). Il paziente ha il diritto di opporsi alla trasmissione dei dati al registro competente. Se lo fa, il medico curante informa le persone e le istituzioni mediche coinvolte nella diagnosi e nel trattamento e notifica l'opposizione al registro dei tumori competente in forma anonima secondo l'articolo 6 capoverso 2.
Spetta al Consiglio federale definire nei dettagli i dati minimi da notificare. Questo permette di coinvolgere gli esperti nel processo di definizione dei dati da raccogliere e di consultare gli ambienti interessati. La precisazione dei dati minimi nell'ordinanza permette inoltre il rapido adeguamento alle nuove conoscenze scientifiche o ai nuovi standard internazionali. Il Consiglio federale stabilisce quali persone o istituzioni devono raccogliere quali dati e trasmetterli al registro cantonale dei tumori.
Secondo il capoverso 5 lettera a il Consiglio federale può stabilire che per determinate malattie tumorali non debbano essere raccolti e trasmessi dati. È il caso attualmente del basalioma (o carcinoma basocellulare), un tumore della pelle molto diffuso ma che solo in rarissimi casi forma metastasi e può essere facilmente trattato mediante asportazione chirurgica.
Secondo il capoverso 5 lettera b il Consiglio federale fissa le modalità secondo cui i dati minimi devono essere trasmessi al registro dei tumori competente. Con l'entrata in vigore della legge i dati verranno raccolti in forma strutturata e nel limite del possibile trasmessi in forma elettronica. Per trasmissione strutturata si intende la trasmissione in forma elettronica o scritta dei dati con moduli concepiti appositamente per la registrazione dei casi di tumore (cfr. 2.3.2). Il Consiglio federale può anche disporre che le persone o le istituzioni soggette all'obbligo di raccolta trasmettano al registro dei tumori competente i rapporti compilati nell'ambito della loro attività ordinaria, sempre che non contengano dati medici supplementari rispetto ai dati minimi da trasmettere, ad esempio rapporti con referti diagnostici di patologia, radiologia o eventualmente rapporti di laboratorio e sulle misure terapeutiche adottate. I formulari sono elaborati dal servizio nazionale di registrazione dei tumori e messi a disposizione delle persone e delle istituzioni soggette all'obbligo di raccolta (cfr. art. 19 cpv. 1).
Art. 5 Raccolta di dati supplementari
Analogamente all'articolo 4, l'articolo 5 descrive le condizioni quadro per la raccolta e la trasmissione dei dati supplementari.
Secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale può prevedere, nel quadro della raccolta dei dati supplementari, la trasmissione di dati sul decorso della malattia, ossia il rilevamento di eventi che riguardano l'evoluzione del tumore, l'assenza di tumore o il rilevamento delle recidive tumorali e delle metastasi. Questi dati permettono di documentare i progressi nel trattamento delle malattie tumorali o di ottenere indicazioni in merito ai fattori che influenzano il decorso della malattia, come il momento della diagnosi, l'età del paziente al momento della diagnosi, il momento in cui si sono formate metastasi ecc.