Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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commissione d'etica competente abbia approvato il progetto di ricerca (art. 27 cpv. 1);
– inoltro dei dati minimi anonimi a terzi (art. 28 cpv. 1);
– inoltro dei dati minimi e dei dati supplementari per scopi di ricerca, a condi-
zione che i diretti interessati abbiano dato il proprio consenso alla riutilizzazione dei dati (art. 28 cpv. 2 e art. 33 cpv. 1 LRUm102).
Art. 26 Utilizzazione dei dati per progetti di ricerca propri ai registri
La raccolta, la registrazione e l'analisi dei dati minimi e dei dati supplementari per la statistica nazionale dei tumori e i rapporti sulla salute non sono considerati ricerca ai sensi della LRUm103 (cfr. art. 3). I dati raccolti ed elaborati possono tuttavia suscitare interrogativi che rendono necessaria un'analisi approfondita o il rilevamento di dati supplementari nell'ambito di progetti di ricerca specifici (cfr. cap. 2.3.1). Se a condurre il progetto di ricerca sono collaboratori dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici o del servizio nazionale di registrazione dei tumori, si tratta di ricerca «propria ai registri». Secondo l'articolo 26, questo tipo di ricerca rientra nel campo di applicazione della LRUm.
Quando i dati dei registri destinati alla riutilizzazione a scopo di ricerca sono anonimizzati, non rientrano più nel campo di applicazione della LRUm (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LRUm). In tutti gli altri casi, i progetti di ricerca propri ai registri necessitano di un'autorizzazione della commissione d'etica competente secondo l'articolo 45 capoverso 1 lettera a LRUm. Vanno inoltre adempiute le disposizioni dell'articolo 33 LRUm: se i dati dei registri permettono di risalire all'identità dei pazienti senza un dispendio eccessivamente grande, si tratta di dati non codificati ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LRUm. Questo vale regolarmente per i dati supplementari, che presentano un elevato contenuto informativo (cfr. commenti sull'art. 28 cpv. 2). Contrariamente ai dati minimi, l'anonimizzazione di quelli supplementari non sarà possibile o lo sarà solo con un considerevole deterioramento qualitativo. Per questo motivo i dati supplementari non sono generalmente cifrati. Di rimando, occorre che i pazienti diano il proprio consenso informato alla riutilizzazione di dati non cifrati a scopo di ricerca. Nel limite del possibile, il consenso va chiesto già al momento del rilevamento (art. 17 LRUm). In casi eccezionali la commissione d'etica competente può autorizzare la riutilizzazione dei dati a scopo di ricerca anche in mancanza del consenso del paziente in virtù dell'articolo 45 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l'articolo 34 LRUm.
Le disposizioni della LRUm si applicano anche al rilevamento nell'ambito di un progetto di ricerca di dati supplementari, che vengono poi combinati con i dati contenuti nei registri dei tumori. Quest'attività non è disciplinata dal presente avamprogetto di legge. La distinzione tra analisi statistica e progetti di ricerca si allinea alla definizione adottata dalla LRum (cfr. art. 3 LRUm).
Art. 27 Inoltro dei dati di contatto
L'avamprogetto prevede la possibilità per i ricercatori di contattare direttamente i pazienti per chiedere loro di partecipare a un progetto di ricerca. A tale scopo i
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