Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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31 crea, in conformità alla legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione107 (LOGA), la base legislativa per l'esternalizzazione di compiti esecutivi. I compiti del servizio nazionale di registrazione possono essere affidati alla fondazione Nicer (National Institute of Cancer Epidemiology and Registration), mentre per quelli del garante bisogna ancora trovare un partner adatto.
Il capoverso 2 obbliga il Consiglio federale ad esercitare la sorveglianza. Per effetto della delega, la Confederazione ha la responsabilità di garantire l'adempimento corretto dei compiti da parte dei soggetti incaricati. A tal fine si avvale di strumenti di sorveglianza adeguati.
Il capoverso 3 disciplina la rimunerazione, da parte della Confederazione, dei compiti delegati. Le organizzazioni e le persone di diritto pubblico o privato che svolgono compiti di esecuzione hanno diritto a un indennizzo, la cui portata e le cui modalità sono stabilite dal Consiglio federale.
Art. 32 Valutazione
Il capoverso 1 obbliga il DFI, ai sensi dell'articolo 170 Cost., a verificare l'efficacia della legge. La verifica serve da base per sviluppare e migliorare il presente avamprogetto. L'analisi e la valutazione dell'efficacia devono poggiare su criteri scientifici ed indicare se e in che misura i provvedimenti soddisfano le aspettative e se gli obiettivi della legge sono stati raggiunti. Si tratta di identificare i punti forti e i punti deboli della legge, di valutare gli effetti e di formulare raccomandazioni per ottimizzarla.
L'obbligo per il Dipartimento responsabile di rendere conto al Consiglio federale previsto al capoverso 2 risulta dalla necessità di garantire il coordinamento a livello governativo. In questo modo il Consiglio federale può adempiere i propri obblighi nei confronti del legislativo per quanto attiene alla verifica di efficacia. Inoltre, fornisce una base materiale per eventuali attività valutative degli organi legislativi.
Sezione 9: Esecuzione
Art. 33 Confederazione e Cantoni
Nel settore della registrazione dei tumori l'avamprogetto conferisce importanti compiti esecutivi ai Cantoni e alla Confederazione. Va detto infatti che la legge non contiene una clausola generale che regola la competenza della Confederazione o dei Cantoni. L'articolo 33 sancisce quindi il principio secondo cui la Confederazione e i Cantoni eseguono la legge nel rispettivo settore di competenza.
Di conseguenza, gli articoli 29, 31 e 32 contemplano disposizioni relative all'attuazione del presente avamprogetto che, considerato l'ambito materiale concreto, rientrano nel settore di competenza della Confederazione o in generale rispecchiano le competenze della Confederazione. L'articolo 30 stabilisce i settori in cui l'esecuzione dell'avamprogetto compete esclusivamente ai Cantoni.
La Confederazione e i Cantoni si fanno carico delle spese di esecuzione dei compiti che l'avamprogetto affida loro nel rispettivo ambito di competenza. L'esecuzione
107 RS 172.010