Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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registri cantonali o il Registro svizzero dei tumori pediatrici sono autorizzati, a determinate condizioni, a inoltrare ai ricercatori i dati di contatto (nome, cognome e indirizzo) dei pazienti che entrano in linea di conto per il progetto di ricerca, a condizione che i diretti interessati abbiano accettato di essere contattati (cpv. 1 lett. a). Il registro dei tumori può inoltrare i dati di contatto solo dopo che il progetto di ricerca è stato approvato dalla commissione d'etica competente. Ciò garantisce che il progetto di ricerca soddisfi le esigenze etiche, scientifiche e legali fissate dalla LRUm e permette di definire in modo vincolante l'identità del destinatario dei dati (cpv. 1 lett. b). Questa persona - all'atto pratico il responsabile della direzione del progetto di ricerca - può utilizzare i dati unicamente per contattare il paziente nel quadro del progetto di ricerca approvato e non li può inoltrare a terzi. L'utilizzazione dei dati di contatto per altri scopi è quindi esclusa. Nei confronti del registro cantonale, la direzione del progetto deve impegnarsi a rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati; in particolare può rendere noti i risultati del progetto di ricerca solo in forma anonima (cpv. 1 lett c e d e cpv. 2). Per evitare la riutilizzazione abusiva dei dati di contatto forniti, il capoverso 3 stabilisce che gli elenchi degli indirizzi possono essere conservati solo per il tempo necessario alla presa di contatto.
È previsto che il medico curante chieda al paziente il consenso all'inoltro dei dati di contatto alla direzione di un progetto di ricerca già in sede di raccolta dei dati minimi (cfr. art. 4 cpv. 2). Il consenso del paziente, che va distinto dal consenso per la raccolta dei dati supplementari di cui all'articolo 5 capoverso 3, può essere revocato in qualsiasi momento (art. 6 cpv. 1 lett. b). Il consenso scritto del paziente dev'essere inoltrato al registro cantonale competente o al Registro svizzero dei tumori pediatrici (art. 4 cpv. 3). La disponibilità del paziente ad essere contattato viene comunicata in forma codificata al servizio nazionale di registrazione dei tumori, che può a sua volta comunicare ai ricercatori che ne fanno richiesta il numero di pazienti che entrano in linea di conto per il progetto di ricerca. In base a queste informazioni, il ricercatore può iniziare la concretizzazione del progetto, farlo approvare dalla commissione d'etica competente e chiedere i dati di contatto ai singoli registri cantonali dei tumori o al Registro svizzero dei tumori pediatrici.
Art. 28 Inoltro dei dati minimi e dei dati supplementari
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostiene la ricerca contro il cancro mettendo a disposizione dei ricercatori che ne fanno richiesta dati estratti dalla sua banca dati. La disposizione disciplina i presupposti per l'inoltro a terzi dei dati elaborati del registro. L'eventuale successiva riutilizzazione dei dati nell'ambito di un progetto di ricerca è retta dalle disposizioni della LRUm.104
Secondo il capoverso 1 il servizio nazionale di registrazione dei tumori mette a disposizione di terzi che ne fanno richiesta i dati minimi in forma anonima. Va rilevato che i dati forniti sono aggregati in modo tale che anche la loro combinazione con altri dati non consente di risalire all'identità dei pazienti direttamente interessati. A questo proposito va data particolare importanza ai dati relativi all'indirizzo e alla data precisa di nascita e di decesso del paziente. In conformità della LRUm, che non si applica esplicitamente alla ricerca condotta con dati sanitari anonimizzati (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LRUm), nell'avamprogetto si rinuncia a limitare la cerchia dei destinatari o degli scopi di utilizzazione dei dati minimi anonimizzati.
104 FF 2011 6589