Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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lare e per quanto possibile esaustivo e completo dei dati per l'osservazione delle malattie tumorali in seno alla popolazione e a monitorarne l'evoluzione nel tempo, la decisione di introdurre una registrazione decentrale a livello cantonale obbliga tutti i Cantoni a tenere un registro dei tumori. L'articolo prevede che più Cantoni possano tenere congiuntamente un registro (cpv. 1).
Il capoverso 2 stabilisce i vincoli che risultano dall'obbligo generale di tenere un registro dei tumori. Secondo la lettera a i Cantoni devono provvedere affinché i registri cantonali dei tumori adempiano i propri compiti in modo efficiente e garantiscano la protezione dei dati. L'elaborazione dei dati da parte degli organi cantonali e delle istituzioni cantonali di diritto pubblico deve rispettare la legislazione cantonale in materia di protezione dei dati.
La registrazione dei tumori presuppone che il personale possieda conoscenze tecniche specifiche. In virtù della lettera b, i Cantoni devono provvedere affinché il personale dei registri cantonali dei tumori riceva una formazione e un perfezionamento adeguati. Infine, secondo la lettera c i Cantoni provvedono affinché i registri cantonali dei tumori e il Registro svizzero dei tumori pediatrici possano confrontare i loro dati con quelli dei registri cantonali e comunali degli abitanti, esigenza che risulta dagli articoli 8 e 10. I Cantoni sono liberi di decidere le modalità del confronto dei dati. La modifica dell'articolo 43a capoverso 4 del Codice civile proposta all'articolo 38 dell'avamprogetto crea la base legale per il confronto dei dati con il registro dello stato civile secondo l'articolo 39 CC.106
Considerato che i dati degli abitanti vengono elaborati sempre più per via elettronica, i Cantoni possono anche prevedere che i Comuni concedano ai registri dei tumori l'accesso diretto online ai registri degli abitanti (cpv. 3). Le misure da adottare in materia di protezione dei dati (designare le persone autorizzate ad accedere ai dati, limitare l'accesso ai pazienti con malattia tumorale, proteggere e protocollare gli accessi ecc.) rientrano nell'ambito di competenza dei Cantoni.
Il confronto tra i dati non deve limitarsi al Cantone del registro, ma deve estendersi anche agli altri. Il follow-up dei pazienti oncologici dev'essere assicurato anche oltre i confini cantonali, ad esempio nel caso in cui i pazienti si trasferiscano in un altro Cantone. Questo implica che ciascun Cantone permetta a tutti i registri dei tumori l'accesso al proprio registro degli abitanti.
Art. 31 Delega di compiti
Poiché è un'eccezione all'organizzazione ordinaria delle autorità, la delega di compiti necessita di un'autorizzazione speciale da parte del legislatore. Secondo l'articolo 31, che funge da base legislativa, il Consiglio federale può delegare compiti esecutivi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato. La delega riguarda in particolare i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori di cui agli articoli 14-21 e i compiti del garante di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera c. I compiti delle autorità di esecuzione comprendono quindi anche determinati ambiti molto tecnici nei quali organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale vantano ampie conoscenze specialistiche. In questi casi può essere opportuno, oltre che economicamente sensato, delegare singoli compiti esecutivi a organizzazioni o persone esterne che dispongono di conoscenze tecniche specifiche. L'articolo
106 RS 210