Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 81 pagine
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zione di un’ordinanza preveda espressamente una sanzione penale in caso di contravvenzione (cpv. 1 lett. c).
In Svizzera le violazioni sono considerate contravvenzioni in base alla gravità del reato. Per contravvenzione si intende un reato per il quale è comminata la multa (art. 103 CP110). Poiché l'avamprogetto non dispone altrimenti, l'importo massimo della multa è fissato, secondo l'articolo 106 CP, a 10 000 franchi. Sono punibili solo gli illeciti commessi intenzionalmente poiché, senza un termine definito dalla legge entro il quale i soggetti devono raccogliere e trasmettere i dati o informare i pazienti, non si può stabilire a partire da quando si prefigura una violazione degli obblighi e a partire da quando i soggetti si rendono punibili per l'illecito commesso per negligenza.
Il capoverso 2 stabilisce che il tentativo e la complicità sono punibili anche in caso di contravvenzione, mentre il capoverso 3 fissa a cinque anni il termine di prescrizione dell'azione penale e della pena in deroga all'articolo 109 CP. L'allungamento dei termini di prescrizione è necessario, in quanto l'accertamento dei fatti si rivela spesso lungo e oneroso. In caso contrario vi è il pericolo che l'inchiesta penale non possa essere portata avanti e sufficientemente approfondita e che la procedura venga abbandonata per prescrizione. Il capoverso 4 autorizza le autorità a rinunciare alla denuncia penale, al procedimento penale e alla pena nei casi di esigua gravità (principio dell’opportunità).
Art. 37 Competenza e diritto penale amministrativo
Il capoverso 1 stabilisce che il perseguimento e il giudizio dei reati definiti nell'avamprogetto spettano ai Cantoni.
La legge federale del 22 marzo 1974111 sul diritto penale amministrativo (DPA, art.
1) si applica direttamente solo nei casi in cui il procedimento e il giudizio delle infrazioni sono effettuati da un'autorità federale. In virtù del capoverso 2, gli articoli 6, 7 e 15 DPA si applicano anche alle autorità cantonali incaricate del perseguimento penale. In deroga alla parte generale del Codice penale112, altrimenti applicabile, gli articoli 6 e 7 DPA prevedono un disciplinamento speciale per le infrazioni commesse all'interno di un'azienda e da mandatari. L'articolo 6 DPA facilita l'intervento presso la direzione dell'azienda poiché, in caso di infrazioni commesse all'interno dell'azienda, autorizza eventualmente a punire, oltre alle persone fisiche che hanno agito, anche il proprietario, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata. Questi vengono spesso implicati senza che si realizzino necessariamente le fattispecie penali di correità, istigazione o complicità.
L'articolo 7 DPA consente eccezionalmente di rinunciare, nei casi meno gravi (segnatamente in caso di multa non superiore a 5000 franchi e nei casi in cui i tempi di inchiesta si rivelerebbero sproporzionati), a individuare le persone punibili ai sensi dell'articolo 6 DPA e di comminare all'azienda una multa.
L'articolo 15 DPA (falsità in atti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione) è una fattispecie speciale della falsità in atti giusta l'articolo 251 CP, che si riferisce in particolare alla legislazione amministrativa della Confederazione. Le
110 RS 311.0
111 RS 313.0
112 RS 311.0