Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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zioni , 5 organizzazioni sanitarie , E. Straub, PRIVATIM, ASSM, SCTO, SwissDiab e SwissTPH occorre rinunciare al diritto di opposizione.
Per AG e PRIVATIM, lo scopo, l’obbligo di notifica con diritto di opposizione per i dati minimi e i processi, in particolare riguardo al diritto di opposizione e ai raffronti dei dati con altre banche dati archivi, appaiono privi di consistenza. In primo luogo, un diritto di opposizione non consente di ottenere la completezza auspicata. In secondo luogo è possibile prevedere un diritto di opposizione oppure il completamento con dati attinti dalla statistica delle cause di morte, ma non entrambi: è insensato che una persona possa opporsi al rilevamento dei dati minimi, ma che dopo il suo decesso questi dati affluiscano comunque nei registri cantonali dei tumori previo confronto con la statistica dei casi di morte dell’UFS. AG e PRIVATIM ritengono che nell’ottica dei diritti fondamentali non sia obbligatorio prevedere un diritto di opposizione. Tuttavia, la premessa sarebbe la creazione di una base giuridica sufficientemente definita con uno scopo chiaramente dichiarato, nonché la limitazione a un minimo effettivo del record di dati minimi. Non va inoltre trascurato il fatto che l’onere amministrativo indotto dal diritto di opposizione (documentazione della sufficiente informazione al paziente, dell’opposizione sollevata o non sollevata e di un’eventuale opposizione fatta in un secondo tempo) equivarrebbe praticamente all’onere di una soluzione di consenso. Secondo AG, la soluzione che prevede un diritto di opposizione o un consenso proposta nell’avamprogetto impone forti oneri amministrativi e disagi psicologici ai pazienti. L’avamprogetto non tiene sufficientemente presente che si tratta di persone affette da malattie molto gravi, spesso dal decorso fatale, per cui è opportuno usare una particolare sensibilità. Le esperienze maturate finora nei Cantoni mostrano che solo una sparuta minoranza ricorre al diritto di opposizione. Quasi tutti i pazienti oncologici accettano che i loro dati vengano utilizzati dai registri dei tumori. La complessa normativa prevista non tiene in alcun conto l’esercizio di questa volontà, bensì lo rende più gravoso, venendo meno al senso della protezione della personalità. Per AR si pone l’interrogativo a sapere se si debba realmente accettare l’onere di una rilevazione completa. Occorre quindi esaminare l’ipotesi di una valutazione a campione, formula peraltro adottata anche in altri settori della sanità. Se si conferma il principio della completezza, il rilevamento dei dati minimi deve essere dichiarato obbligatorio e senza diritto di opposizione. Secondo BL, l’interesse della sanità pubblica deve prevalere sulla protezione della personalità, in particolare perché diverse patologie tumorali sono causate da agenti infettivi e quindi trasmissibili.
Tuttavia, secondo PRIVATIM nella trasmissione di dati supplementari e della ricerca occorre in ogni caso insistere sulla necessità del consenso informato. AG, ASSM, SCTO e SwissTPH ritengono il previsto record di dati minimi insufficiente per raggiungere gli obiettivi del registro dei tumori e chiedono di estenderlo ai dati sulla malattia e sul trattamento. AG è dell’avviso che un consenso informato vada richiesto solamente per i dati che vanno oltre questi limiti. Per SwissTPH in Svizzera i pazienti hanno diritto a cure basate su prove scientifiche e di alto valore qualitativo, mentre la popolazione ha diritto a misure preventive basate sull’evidenza. A questa esigenza dei pazienti e della popolazione è possibile rispondere soltanto con dati completi e approfonditi, sicché la mancanza di tali dati rappresenta per i fruitori anzidetti un rischio maggiore che non un loro potenziale abuso. SwissTPH ritiene urgente, non solo nell’ambito della registrazione dei tumori, ma anche rispetto alla registrazione di altri dati sulla salute, opporsi alle crescenti tendenze alla sopravvalutazione della protezione dei dati, poiché il rischio decisamente più rilevante risiede nell’impossibilità per la Confederazione Svizzera di disporre di dati adeguati per gestire il sistema sanitario.
BE, CardioVasc, Oncosuisse, SGK e SHS sono del parere che la completezza e il valore informativo dei risultati sarebbero penalizzati da un consenso individuale del paziente alla trasmissione di dati supplementari. I diritti del paziente sarebbero sufficientemente tutelati se i dati supplementari potesse-
19 SGP, SGED, SGK, Unispital BS
20 CardioVasc, GELIKO, ASD, SHS, SDS