Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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una relativa autorizzazione. Ne consegue che la delimitazione della legge sulla registrazione dei tumori rispetto alla legge sulla ricerca sull’essere umano va riveduta. ZH muove la stessa critica. In particolare è difficile comprendere perché ad esempio il rilevamento e la valutazione di dati supplementari, che tra l’altro consentono di acquisire informazioni sui fattori di rischio e sulle cause delle malattie, non dovrebbero rappresentare una ricerca ai sensi della legge sulla ricerca sull’essere umano. Invece si propone un disciplinamento alternativo in cui si definisce per legge che le disposizioni riportate negli articoli 8-22 LRT prevalgono come lex specialis sulle disposizioni della legge sulla ricerca sull'essere umano. Così facendo viene raggiunto l’obiettivo di non dover osservare tutte le disposizioni sul rilevamento dei dati della LRUm. SGMO chiede un’integrazione della disposizione, di modo che anche la valutazione ai sensi dell’articolo 2 LRT non sia una ricerca secondo la legge sulla ricerca sull’essere umano.

5.2 Sezione 2: Raccolta dei dati su malattie tumorali Art. 4 Raccolta dei dati minimi

1I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private raccolgono, per ogni malattia tumorale, i seguenti dati relativi al paziente:

a. cognome e nome;

b. numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194627 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (numero d’assicurato);

c. indirizzo;

d. data di nascita;

e. luogo di nascita;

f. sesso;

g. stato civile;

h. cittadinanza;

i. data e base dell’esame diagnostico;

j. dati diagnostici sulla malattia tumorale;

k. tipo, luogo e inizio del primo trattamento.

2I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private chiedono inoltre al paziente se acconsente a che i suoi dati di contatto di cui all’articolo 27 siano trasmessi alla direzione di un progetto di ricerca. Il consenso deve essere rilasciato per scritto.

3I medici, i laboratori, gli ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche o private trasmettono al registro dei tumori competente i dati di cui ai capoversi 1 e 2 insieme ai dati necessari alla loro identificazione.

4I dati possono essere trasmessi soltanto se il paziente o il suo rappresentante legale è stato previamente informato conformemente all’articolo 7 e non vi si è opposto.

5Il Consiglio federale:

a. può stabilire che per determinate malattie tumorali non debbano essere raccolti dati;

b. stabilisce la forma nella quale i dati devono essere trasmessi.

27 RS 831.10