Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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spensabile del record di dati minimi. Secondo AG e PRIVATIM, gli oneri amministrativi nel caso di una soluzione con diritto di opposizione si situerebbero praticamente nell’ordine di quelli stimabili per una soluzione con richiesta di consenso. Anche santésuisse ritiene che la LRT debba creare la base legale formale in tal senso e propone quindi l’abrogazione di questo capoverso.
I Cantoni AR e FR, unitamente a Oncosuisse, chiedono la rinuncia al diritto di opposizione per i dati minimi. Per AR, solo in tal modo si centrerebbe l’obiettivo di un rilevamento completo dei dati, precisando che i dati in forma non anonimizzata devono essere utilizzabili esclusivamente dai servizi competenti per la tenuta dei registri cantonali dei tumori ai fini del controllo di qualità. FR teme che il diritto di opposizione alla trasmissione dei dati minimi implichi il rischio di alterazione dei dati dei registri.
Oncosuisse motiva la sua opinione con l’interesse generale della popolazione di disporre di informazioni attendibili sulle cause e sui decorsi delle malattie tumorali.
FASMED consiglia vivamente di evitare che i pazienti siano tenuti a fornire informazioni individuali prima della trasmissione di dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 e che essi possano bensì esercitare il loro diritto di opposizione sulla base del diritto generale di informazione della popolazione (cfr. art. 7).
RVK ritiene che i pazienti debbano acconsentire esplicitamente e per iscritto al rilevamento e alla trasmissione dei dati minimi. Contestualmente al consenso scritto il paziente deve confermare di aver ricevuto le informazioni ai sensi dell’articolo 7. Solo in questo modo sarebbe possibile documentare che il fornitore di prestazioni interessato abbia effettivamente adempiuto il suo obbligo di informazione. In caso contrario, il silenzio di un paziente sarebbe difficilmente interpretabile e potrebbe anche essere riconducibile a una omessa informazione nei suoi confronti riguardo alla possibilità di opporsi alla trasmissione dei dati. Secondo RVK, il professionista della salute tenuto all’informazione del paziente deve poter documentare che ha adempiuto il suo obbligo di informazione; pertanto, propone la seguente modifica: «... e ha espressamente acconsentito alla trasmissione dei dati».
SFSM e SGMO ritengono molto difficile l’attuazione pratica della richiesta formulata nel capoverso 4 e temono che possa mettere a rischio il progetto.
PRIVATIM, infine, segnala che la garanzia di sicurezza delle informazioni rappresenta un fattore di estrema importanza in relazione a tutte le trasmissioni di dati. Occorre pertanto accertare che la comunicazione sia protetta con opportune misure tecniche e organizzative (ad es. crittografia di trasporto dei dati, rigorosa autenticazione delle persone autorizzate). PRIVATIM raccomanda l’inserimento di una relativa disposizione nella legge.
Rapporto esplicativo
KL-CH prende atto che, secondo il rapporto esplicativo (cfr. p. 77 segg.), una soluzione con diritto di opposizione relativo ai dati minimi sia ritenuta praticabile, ma contesta la motivazione addotta a tale proposito, secondo la quale la rinuncia a tale diritto contrasterebbe con l’articolo 33 capoverso 2 LRUm, con la conseguente impossibilità di utilizzare i dati minimi raccolti: infatti, i pazienti che partecipano a progetti di ricerca secondo la LRUm devono rilasciare il proprio esplicito consenso a tale scopo e, pertanto, KL-CH ritiene difficilmente ipotizzabile che queste stesse persone intendano esercitare un diritto di opposizione per i dati minimi.
Capoverso 5
I Cantoni LU e UR sono del parere che il rilevamento dei dati debba restare primariamente di competenza dei registri cantonali e non essere quindi trasferito ai medici. Ciò comporterebbe un peggioramento della qualità dei dati, poiché gran parte dei medici, comprensibilmente, non svolgerebbe questo compito supplementare con la dovuta motivazione.