Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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Svizzera che nell’Unione europea. L’attuale diritto di opposizione e di revoca in qualsiasi momento, abbinato al diritto di informazione, tutela il paziente in misura sufficiente da eventuali violazioni dei diritti della personalità (LU, UR, GDK).

- La possibilità di raccogliere dati sulla base di un presunto consenso del paziente, come nello sce-

nario attuale, è un elemento importante e indispensabile ai fini un monitoraggio epidemiologico nazionale efficiente e attendibile degli sviluppi delle malattie tumorali. La maggioranza dei tumori necessita di un trattamento multidisciplinare e quindi dell’intervento di numerosi specialisti. Sarebbe illusorio pensare che questi specialisti possano interpellare tutti i pazienti interessati per ottenerne il consenso esplicito e in seguito trasmettere tutti i dati richiesti (JU).

- L'introduzione di un consenso scritto obbligatorio del paziente per la raccolta di dati supplementari

rappresenterebbe un notevole passo indietro, che inevitabilmente andrebbe a peggiorare la qualità dei dati rilevati. Una disposizione in tal senso non solo complicherebbe il lavoro dei registri cantonali, ma svuoterebbe di significato le vigenti norme di legge in materia di autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica. Considerando che il legislatore ammette in larga misura la comunicazione di informazioni soggette al segreto medico agli assicuratori-

malattie a scopo principalmente economico, sarebbe incresciosa una disciplina più restrittiva per una finalità di sanità pubblica e quindi di interesse generale (GE).

- Diversamente da quanto accade nella ricerca clinica, in questo caso la raccolta di consensi indivi-

duali sarebbe impraticabile considerando il gran numero di pazienti (ogni anno 38 000 nuovi casi diagnosticati) e di specialisti coinvolti. La soluzione della Commissione peritale federale del segreto professionale in materia di ricerca medica, che prevede l'informazione generale dei pazienti e il diritto di rifiuto, ha finora dimostrato la sua validità sia in Svizzera che in molti altri Paesi e merita quindi di essere confermata. La distinzione tra informazioni al paziente per i dati minimi (diritto di rifiuto) e i dati supplementari (consenso esplicito) non è comprensibile: infatti, per un efficace monitoraggio delle malattie tumorali occorrono dati di entrambe le categorie e inoltre, nell’ottica del paziente, le informazioni da fornire nel record di dati minimi (segnatamente la diagnosi di tumore di per sé) appaiono più delicate di quelle del record di dati supplementari destinate agli specialisti (ad es. il regime terapeutico). I dati supplementari genererebbero molte informazioni di grande rilevanza per la pianificazione sanitaria dei Cantoni e della Confederazione, come quelle

sull’efficacia dei programmi di screening o su rischi specifici per la salute. Pertanto sarebbe un passo nella direzione sbagliata ridurre la loro completezza e rappresentatività attraverso il complesso e oneroso meccanismo intermedio del consenso individuale del paziente. Le esperienze all’estero hanno dimostrato che i sistemi di registrazione delle malattie tumorali basati su soluzioni con consenso informato attivo non funzionano. È quindi il caso che anche la Svizzera decida di non adottarli (NW, ZG, KR-AG, KR-BE, KR-FR, Nicer).

- I tentativi di introdurre il consenso previa informazione del paziente hanno condotto a risultati ca-

tastrofici in diversi Paesi europei, che a causa delle lacune qualitative e quantitative dei dati raccolti hanno dovuto tornare sui loro passi. Nel caso di pazienti a rischio, anziani o non informati della loro malattia, l’ottenimento del consenso previa informazione potrebbe risultare difficile, con l’eventualità di una loro conseguente esclusione dalle analisi epidemiologiche. Se il diritto di opposizione per i dati supplementari non fosse attuabile, sarebbe opportuno prevedere uno studio pilota pluriennale prima dell’entrata in vigore della legge (TI).

- A beneficio di una statistica rappresentativa, la Svizzera dovrebbe confermare la soluzione finora

adottata con informazione generale del paziente e diritto di rifiuto oppure optare per una rinuncia totale al diritto di opposizione per i dati minimi (SHS).

- La richiesta di un consenso scritto del paziente per il rilevamento dei dati supplementari non è una

soluzione comprensibile. Nell’ottica del paziente, il punto critico è rappresentato dalla sua iscrizione o meno nel registro dei tumori e non, ad esempio, se a seguito della malattia ha subito

un’operazione o ha dovuto sottoporsi a chemioterapia; i dati supplementari devono essere trattati esattamente come i dati minimi (OW).