Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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Integrazione di tutti i dati supplementari nel record di dati minimi
BS e Interpharma propongono di integrare tutti i dati supplementari nel record di dati minimi, con le seguenti argomentazioni:
- Per ottenere l’auspicata completezza dei dati di oltre il 90 per cento o, meglio ancora, di oltre il 95
per cento delle malattie tumorali è necessario che in ambito di raccolta di dati a scopo di analisi epidemiologica sia previsto il diritto di opposizione del paziente, ma non l’obbligo di richiedere il suo consenso. Si propone pertanto l’abrogazione dell’articolo 5 e l’integrazione dei dati supplementari nell’articolo 4 (BS).
- I dati supplementari devono essere classificati come dati minimi in modo da consentire ai registri
della malattia, come postulato nell’articolo sugli scopi, di valutare la qualità dell’assistenza, della diagnosi e del trattamento. Un’altra opzione per garantire la qualità dei dati all’atto della raccolta sarebbe di prevedere unicamente un diritto di revoca del paziente anziché un suo consenso attivo (Interpharma).
Diritto di opposizione alla raccolta dei dati supplementari di cui alle lettere c - d; integrazione dei dati supplementari di cui alle lettere a - b nel record di dati minimi
PSS e Oncosuisse chiedono di includere i dati relativi al decorso della malattia e del trattamento nei dati minimi e di prevedere un diritto di opposizione alla raccolta dei dati supplementari relativi alla qualità e alle condizioni di vita:
- Un registro nazionale dei tumori è utile se documenta tutta la durata del trattamento e l’intero per-
corso terapeutico. Affinché il registro dei tumori centri il suo obiettivo, è essenziale che i dati sul decorso della malattia e del trattamento siano trasmessi nel modo più completo possibile poiché sono indispensabili per monitorare efficacemente la malattia. I dati relativi al decorso della malattia e del trattamento devono rientrare nel record di dati minimi di cui all’articolo 4. È evidente che la registrazione dei tumori è legata alla raccolta di dati sanitari molto sensibili e riservati. La protezione dei dati è una questione centrale nell’interesse dei pazienti, ma ciò malgrado non deve mettere a repentaglio l’obiettivo principale della legge, ovvero censire le patologie tumorali nel modo più esaustivo possibile. Vi è un interesse collettivo preponderante legato all'effettiva realizzabilità e praticabilità della raccolta dei dati sia . In questo caso, la soluzione attuale che consente
un’informazione generale del paziente e il suo diritto di opporsi alla trasmissione dei dati deve essere mantenuta e può essere presa in considerazione per la raccolta sia dei dati minimi, sia dei dati supplementari. Il diritto di opposizione e di revoca (art. 6) e il diritto di informazione (art. 7) tutelano adeguatamente i pazienti da violazioni del diritto della personalità (PSS);
- La soluzione che prevede l’opposizione alla trasmissione di tutti i dati supplementari (con rinuncia
al diritto di opporsi alla trasmissione dei dati minimi) è ritenuta accettabile in base all’interesse pubblico generale a un’informazione affidabile circa l’insorgenza e il decorso dei tumori. I dati relativi al decorso della malattia e del trattamento dovrebbero rientrare nel record di dati minimi. Il rilevamento completo di questi dati è considerato indispensabile per monitorare efficacemente i tumori e per garantire ai pazienti un’assistenza al passo con i tempi. Un’alternativa potrebbe essere rappresentata da una soluzione basata sul diritto di opposizione al rilevamento di dati di entrambe le categorie (minimi e supplementari), considerando che per centrare gli obiettivi della legge occorrono necessariamente i dati sia dell’una che dell’altra. L’elevata qualità dei dati supplementari si rende necessaria soprattutto per valutare la qualità dell’assistenza e del trattamento e per pianificare l’assistenza da parte dei Cantoni e della Confederazione: pertanto non dovrebbe essere penalizzata da disposizioni restrittive. Sono possibili ulteriori varianti, come la suddivisione dei dati supplementari in due categorie, una con diritto di opposizione, ad esempio per i dati sul decorso della malattia e del trattamento, e un’altra con consenso esplicito del paziente, ad esempio per i dati sullo stile e sulle condizioni di vita (Oncosuisse).