Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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li restino a disposizione per un periodo di tempo sufficiente e che possano essere utilizzati dai registri dei tumori anche in un secondo tempo.
Per VS e KR-VS sarebbe auspicabile che i registri cantonali potessero conservare i dati per un periodo di tempo più lungo dei tre anni previsti dalla legge, perché questa scadenza non permette di seguire l’evoluzione della malattia né di effettuare studi epidemiologici. Ritengono appropriato un termine di 10 anni dalla registrazione della data e della causa del decesso, come previsto per l’anonimizzazione (art. 13 cpv. 3).
Un termine di 10 anni dal decesso viene proposto anche da ACSI e SKS: la distruzione dei dati dopo tre anni prevista dalla legge non consentirebbe più di valutare l’evoluzione della malattia nel tempo e nemmeno la sopravvivenza a breve termine. Diventerebbe impossibile partecipare a un monitoraggio internazionale della malattia per mancanza di completezza, affidabilità e dati disponibili.
Anche SG, GPS / GB, KR-SGAIAR e H+ propongono, analogamente all’obbligo di conservazione delle cartelle cliniche, che i dati trasmessi vengano distrutti non prima di dieci anni dalla loro ricezione.
Per LU e UR i dati dovrebbero essere distrutti solo dopo 10–15 anni. Solitamente nell’ambito delle analisi epidemiologiche i decorsi attuali della malattia vengono confrontati con i decorsi di una decina di anni prima. Per UR si dovrebbe eventualmente addirittura rinunciare alla distruzione dei dati.
Per FMH non ha alcun senso la prevista distruzione dei dati trasmessi al più tardi tre anni dopo la loro ricezione. Si dovrebbe poter verificare le diagnosi e rivederne la classificazione anche dopo un periodo di tempo più lungo. D'altra parte sarebbero limitate moltissimo le possibilità della ricerca. Occorre tenere conto del fatto che le conseguenze tardive possono sopraggiungere anche dopo molti anni se non addirittura dopo decenni.
PLR fa notare che la distruzione dei dati originali a livello cantonale dopo tre anni impedisce di svolgere indagini oltre questo termine: se dal monitoraggio emergessero problematiche scientificamente rilevanti, è possibile che si debbano considerare i dati nel loro contesto originale per poterli bene interpretare. Così le malattie potrebbero essere studiate sia sotto il profilo del decorso che del contesto locale. Anche la partecipazione agli studi comparativi internazionali presuppone un periodo di conservazione dei dati più lungo. Perciò, si dovrebbe rinunciare a distruggere i dati dopo tre anni.
Per KL-BS limitare la conservazione dei dati del paziente a tre anni limita notevolmente il valore della registrazione dei tumori. Oggi la sopravvivenza media a dieci anni dei pazienti affetti da tumore è del 50%. Ciò significa che il decorso della malattia si è allungato. Le moderne terapie, inoltre, consentono di guarire da molti tumori (guarigione a 5 anni). Proprio per questi pazienti risulta di particolare interesse valutare se a distanza di anni o decenni, a seconda della terapia antitumorale primaria, compariranno nuovamente tumori nello stesso o in un altro apparato.
SKKR, SCTO, SPOG e SwissPedNet chiedono lumi a proposito di questo articolo, perché trovano che non sia chiaro quali siano i dati originali da cancellare. Se per dati originali si intendono i referti patologici, sarebbe opportuno in ogni caso conservarli a lungo (senza porre limiti di tempo), perché i sistemi di classificazione e le regole di codifica dei tumori vengono modificati ogni due anni circa. Per determinati tumori si deve accedere ai referti patologici originali per intraprendere una ricodifica corretta e per poter utilizzare correttamente i dati a scopo di ricerca.
KL-CH e SAKK sono fondamentalmente d’accordo con la disposizione. In primo luogo, però, ritengono che vada chiarito che cosa si intenda per dati originali e in secondo luogo che si debba poter procedere alla riclassificazione delle diagnosi di tumore anche a distanza di molti anni. È comprensibile che, nell’ambito di una trasmissione automatica di dati mediante il sistema informatico della clinica o dello studio medico, i registri dei tumori non abbiano più bisogno della stessa quantità di documenti originali, come oggi. Se si parte dal presupposto che il sistema di trasmissione è funzionale, la richiesta distruzione dei documenti non dovrebbe rappresentare un problema. Questo cambiamento, tuttavia, va considerato con cautela. Per poter svolgere una riclassificazione, ad esempio, si deve garanti-