Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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re una disponibilità a lungo termine dei dati rilevanti per il tumore, in primo luogo dei referti patologici e dei dati relativi alla terapia. Nella legge va definito che cosa si intende per i dati di cui all’articolo 13. Si deve garantire che i dati originali sulle malattie tumorali restino a disposizione per un periodo di tempo sufficiente e che possano essere utilizzati dai registri dei tumori anche in un secondo tempo.

SFSM e SGMO chiedono che nel capoverso si tenga conto dei registi della qualità attraverso la seguente modifica: «...il servizio nazionale di registrazione dei tumori e i registri della qualità delle società specializzate hanno proceduto ...».

Capoverso 2

AG, SO e PRIVATIM consigliano di definire nella legge l’iter da seguire in caso di revoca del consenso al rilevamento dei dati supplementari e fanno presente che della revoca dovrebbe essere informato in particolare il servizio nazionale di registrazione dei tumori, affinché possa cancellare i dati supplementari già registrati. Inoltre, si dovrebbe inviare una notifica anche all’UST che, qualora abbia già ricevuto i dati, dovrebbe cancellarli.

BS suggerisce di redigere l’articolo 13 in modo tale che il proposto principio dei due pilastri possa essere attuato con la possibilità dell’opposizione ma senza la necessità del consenso. Il capoverso 2, quindi, andrebbe abrogato.

Capoverso 3

Per FMH l’anonimizzazione dei dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso rappresenta una limitazione alla ricerca. Analogamente a UNION, FMH è dell’avviso che, sotto questa forma, la prevista anonimizzazione in seguito all’opposizione da parte del paziente non abbia senso perché non ha effetto sull’UST e nemmeno sul servizio nazionale. Quando un paziente si oppone, i dati già raccolti andrebbero cancellati, se possibile, a tutti i livelli .

BS chiede di rinunciare all’anonimizzazione dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso.

Per SAMW e SCTO il previsto obbligo di anonimizzazione dei dati già registrati dieci anni dopo il decesso andrebbe rimesso in discussione; esso, infatti, rappresenterebbe un grosso ostacolo alla ricerca epidemiologica svolta dal Registro svizzero dei tumori pediatrici. Non si capisce quale vantaggio comporterebbe tale obbligo di anonimizzazione a livello di diritti della personalità del defunto o dei suoi familiari. L’argomentazione di Oncosuisse e SGPG va nella stessa direzione.

SKKR, HealthSem e SPOG considerano molto problematica la prevista anonimizzazione dei dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso, specie per le malattie rare, come lo sono tutti i tumori sviluppati in età pediatrica e molti tipi di tumori sviluppati in età adulta. I dati anonimizzati sarebbero utili alla ricerca solo in misura molto limitata. In particolare, in seguito non si potrebbero più chiedere informazioni supplementari utili a progetti di ricerca importanti, il che impedirebbe importanti scoperte volte a migliorare la prevenzione e la terapia in favore dei futuri pazienti, ad esempio a causa dell’esiguo numero di pazienti affetti da malattie rare (potere statistico). Si deve rinunciare ad anonimizzare i dati dopo il decesso del paziente, salvo esplicita richiesta di quest’ultimo o dei suoi rappresentanti legali. La stessa proposta è formulata da SwissPedNet.

Secondo HÄ CH la prevista anonimizzazione di tutti i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso ostacolerebbe pesantemente o addirittura impedirebbe importanti progetti di ricerca. Se i dati venissero anonimizzati, in seguito non si potrebbero più richiedere informazioni supplementari, che invece potrebbero essere importanti in retrospettiva anche a distanza di molto tempo. Secondo HÄ CH, dunque, si dovrebbe rinunciare alla prevista anonimizzazione di tutti i dati dieci anni dopo la registrazione della data e della causa del decesso.