Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine
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Art. 21 Collaborazione internazionale
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori collabora con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali.
A titolo di integrazione, BE chiede di attribuire al Consiglio federale la competenza di disciplinare le modalità e l’entità della collaborazione internazionale.
5.5 Sezione 5: Registro svizzero dei tumori pediatrici
Art. 22
1Il Registro svizzero dei tumori pediatrici assume, per quanto concerne le malattie tumorali nei giovani pazienti, i compiti dei registri cantonali dei tumori secondo gli articoli 8–11 e 13 nonché i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo gli articoli 14 capoverso 3 e 16.
2Inoltra periodicamente al registro cantonale dei tumori competente i dati di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2.
Santésuisse chiede l'abrogazione dell’articolo e l’inserimento di tutti i principali passaggi nella sezione 4.
Capoverso 1
Secondo SH e VS il concetto «giovani pazienti» è troppo impreciso e può portare a difficoltà di delimitazione. Unispital BS segnala che a livello internazionale solo i pazienti fino ai 15 anni vengono considerati bambini. Se ciò malgrado il sistema proposto dovesse essere mantenuto, secondo KR-VS sarebbe opportuno fissare un limite di età chiaro e preciso.
Per ottimizzare in futuro l’economicità della registrazione dei tumori in Svizzera ed evitare attività parallele con registri cantonali dei tumori e il servizio nazionale di registrazione dei tumori, SKKR, HealthSem, SCTO, SPOG e SwissPEdNet propongono che il Registro svizzero dei tumori pediatrici inoltri il record di dati sia ai registri cantonali dei tumori (affinché ogni cantone disponga di un record di dati completo per la sua popolazione), sia direttamente anche al servizio nazionale di registrazione dei tumori, nonché il numero di caso e il numero d’assicurato direttamente al garante. Chiedono pertanto la seguente modifica: «2 articoli 8-13 nonché i compiti del servizio nazionale di registrazione dei tumori secondo l’articolo 14 capoverso 3, l’articolo 15 capoversi 2 e 3, l’articolo 16 e l’articolo 19 capoverso 2.»
5.6 Sezione 6: Promozione della registrazione di altre malattie
Art. 23 Aiuti finanziari
Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione può concedere aiuti finanziari ai registri che trattano i dati sulle malattie non trasmissibili fortemente diffuse o maligne diverse dai tumori, se i registri: a. perseguono uno o più scopi di cui all’articolo 2; b. dispongono di un sistema adeguato di garanzia della qualità; e c. trattano i dati che: 1. consentono stime su scala nazionale per gruppi di popolazione definiti, e 2. sono importanti per l’allestimento dei rapporti sulla salute.