Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/116: Legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali (Legge sulla registrazione dei tumori, LRT) · 103 pagine

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Il principio secondo cui i registri cantonali dei tumori, il Registro svizzero dei tumori pediatrici e il servizio nazionale di registrazione dei tumori sostengono la ricerca viene accolto con favore da KL-CH,

Oncosuisse, SAKK e SCTO.

Anche santésuisse appoggia la regolamentazione proposta, ma intende limitare l’obbligo di sostegno al servizio nazionale di registrazione dei tumori e chiede un relativo adeguamento del testo normativo.

Da diversi pareri emerge che il collegamento di dati dei registri dei tumori con altre fonti di dati non è

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disciplinato dall'avamprogetto di legge (6 Cantoni , 14 registri dei tumori , Nicer, HealthSem, KL-CH, Oncosuisse, PH-CH, SBK e SHS). Il collegamento dei dati, ad esempio con registri clinici, studi di coorte o dati delle statistiche delle nascite e degli ospedali, è tuttavia imprescindibile ed elemento irrinunciabile dell’attività di ricerca. All’unanimità viene quindi richiesta un'integrazione in questo senso del capitolo 7 della legge. La maggioranza dei pareri summenzionati propone che il collegamento possa avvenire senza il consenso individuale dei pazienti coinvolti, a condizione che avvenga a fini di monitoraggio. Alcuni partecipanti chiedono inoltre un’autorizzazione della commissione d’etica competente (KR-FR, PH-CH, SBK e SHS).

Il Cantone VD non indica al contrario alcuna condizione particolare per il collegamento e rimanda alla possibilità di riunire le banche dati in modo informatizzato, a garanzia dell’anonimato dei pazienti.

Art. 26 Utilizzazione dei dati per progetti di ricerca propri ai registri

Se i collaboratori dei registri cantonali dei tumori, del Registro svizzero dei tumori pediatrici o del servizio nazionale di registrazione dei tumori utilizzano i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 per progetti di ricerca dei registri, si applicano le disposizioni della legge del 30 settembre 201154 sulla ricerca umana.

La prescrizione secondo cui per l’utilizzo di dati dei registri per progetti di ricerca propri valgono le disposizioni della legge sulla ricerca umana ha sollevato critiche. ZH chiede una disposizione complementare per consentire ai registri cantonali dei tumori di utilizzare i dati minimi e supplementari rilevati non solo per progetti di ricerca propri in conformità alle prescrizioni della presente disposizione, ma anche per compiti cantonali nel campo della statistica della salute e dell’allestimento dei rapporti sulla salute, a condizione di disporre del relativo mandato legale da parte del Cantone.

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Cinque Cantoni , 14 registri dei tumori e Nicer chiedono che l’utilizzo e l’analisi di dati sui tumori già rilevati dai registri dei tumori non vengano considerati alla stregua di ricerca secondo la LRUm e che siano consentiti per i servizi governativi elencati dalla legge. La disposizione deve essere precisata in tal senso.

VD critica che la disposizione restringa l’autonomia dei Cantoni per l’esecuzione di valutazioni cantonali dei dati dei registri. L’obbligo di autorizzazione da parte della commissione d’etica competente e il consenso delle persone interessate sono eccessivamente restrittivi. Altri partecipanti propongono che la LRUm venga applicata solo per progetti di ricerca dei registri, a condizione che avvenga un nuovo contatto con il paziente e che siano condotti studi invasivi o interventistici (HealthSem, PH-CH, SBK e SwissPedNet).

52 FR, NW, OW, TG, VD, ZG

53 KR-AG, KR-BE, KR-BSBL, KR-FR, KR-GRGL, KR-JU, KR-NE, KR-SGAIAR, KR-TG, KR-TI, KR-VD, Kr-VS, KR-ZHZG, KR-Zs

54 FF 2011 6589

55 FR, NW, OW, TG, ZG

56 KR-AG, KR-BE, KR-BSBL, KR-FR, KR-GRGL, KR-JU, KR-NE, KR-SGAIAR, KR-TG, KR-TI, KR-VD, Kr-VS, KR-ZHZG, KR-Zs