Messaggio
Consultazione 2011/118: Messaggio concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) e la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2013-2016 · 45 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
da presentare comprende la descrizione dell’offerta di prestazioni, il piano a medio termine, il piano d’investimento, gli indicatori calcolati sulla base del piano a medio termine per la misurazione delle prestazioni nonché all’occorrenza gli scostamenti rispetto ai piani precedenti (art. 19 OCFIF). I requisiti fissati per il piano a medio termine sono descritti con maggior dettaglio nell’ordinanza del DFTCE del 18 dicembre 199510 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC).
La qualità dei piani a medio termine delle imprese riveste un'importanza fondamentale, perché le indennità d'esercizio e i contributi d'investimento concordati durante il periodo di una convenzione sulle prestazioni – ad esempio a fronte di ricavi modesti relativi ai prezzi delle tracce o al traffico merci – non possono più essere modificati a posteriori. La fissazione definitiva delle indennità d'esercizio e dei contributi d'investimento per un periodo pluriennale favorisce una gestione parsimoniosa delle risorse disponibili e crea degli incentivi al miglioramento della produttività aziendale. Le imprese possono disporre di eventuali utili e impiegare questi mezzi nell’anno successivo per ulteriori misure di manutenzione o ulteriori investimenti nell’infrastruttura. Lo strumento di finanziamento garantisce in tal modo ai gestori delle infrastrutture sufficiente flessibilità.
Nella pianificazione in senso lato rientra anche l’armonizzazione dello sviluppo del traffico e dell’infrastruttura che dovrà essere garantita attraverso regolari incontri di coordinamento regionali sotto la direzione dell'UFT con i committenti delle prestazioni infrastrutturali e di trasporto e le imprese ferroviarie coinvolte (imprese di trasporto e gestori dell'infrastruttura).
Quale risultato della pianificazione viene stipulata una convenzione sul finanziamento (art. 20 OCFIF) sulla cui base le imprese ferroviarie erogano le prestazioni ordinate. Tale convenzione viene ora definita «convenzione sulle prestazioni» anche nel caso delle ferrovie private. Questa definizione unitaria sottolinea il fatto che il controlling del finanziamento dell’infrastruttura delle FFS e delle ferrovie private poggia su principi e strumenti unitari. Le imprese di trasporto ferroviarie orientano le loro attività operative agli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati. Le aziende sono direttamente responsabili del raggiungimento di questi obiettivi. Ciò implica anche che esse fissino, in funzione degli obiettivi convenuti, delle priorità nella loro pianificazione degli investimenti. Gli obiettivi e gli indicatori sono definiti su una base uniforme per tutte le imprese di trasporto ferroviarie. Ciò assicura una conduzione finalizzata agli obiettivi dell’intero processo di finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria della Confederazione e consente inoltre di operare confronti trasversali tra le aziende.
In virtù dell’articolo 22 OCFIF, le aziende presentano regolarmente (ossia almeno semestralmente) un rapporto scritto sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato dei progetti di investimento convenuti. Il rendiconto deve essere limitato ad affermazioni fondamentali rilevanti ai fini della conduzione e deve essere possibilmente armonizzato con la cadenza del rendiconto e della conduzione interna all’azienda. Il rendiconto viene integrato da uno scambio di informazioni regolare tra il committente e l’azienda ferroviaria.
Secondo l’articolo 22 capoverso 1 OCFIF, per adempiere ai suoi compiti l’UFT ha il diritto di consultare i documenti e i dati dei concessionari concernenti il settore