Progetto

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

Art. 43 cpv. 1bis(nuovo)

1bisNei suoi accertamenti, l’assicuratore può adottare misure appropriate per tenere conto delle specificità individuali degli assicurati, a meno che la comunicazione non possa essere garantita in altro modo.

4. Legge federale del 19 giugno 19597 su l’assicurazione per l’invalidità

Art. 59 cpv. 3

3Gli uffici AI possono far capo a specialisti dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a servizi di collocamento per interpreti interculturali e a servizi di altre istituzioni preposte alle assicurazioni sociali.

Art. 68biscpv. 1 lett. ebis(nuova)

1Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l’accesso ai provvedimenti d’integrazione appropriati previsti dall’assicurazione per l’invalidità, dall’assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

ebisgli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione.

5. Legge del 25 giugno 19828 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 59 cpv. 5 (nuovo) Principi

5Nella reintegrazione degli assicurati provenienti da un contesto migratorio i servizi competenti collaborano con gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione.

Art. 59a lett. a e c

L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:

a. la necessità di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sia analizzata sistematicamente anche riguardo alle loro ripercussioni per appartenenza a un sesso e per l’integrazione;

c. le esperienze fatte in Svizzera e all’estero siano oggetto di valutazioni, tali da permettere di raccomandare provvedimenti concreti ai servizi competenti;

7 RS 831.20

8 RS 837.0