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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica del diritto in vigore

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale

Art. 3 lett. c

La presente legge promuove e sviluppa:

c. le pari opportunità di formazione sul piano sociale e regionale, la parità effettiva fra uomo e donna, l’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili nonché le pari opportunità e l’integrazione degli stranieri.

2. Legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio

Art. 1 cpv. 2 lett. f (nuova)

2Essi sostengono con misure pianificatorie in particolare gli sforzi intesi a:

f. promuovere l’integrazione degli stranieri e la coesione sociale.

Art. 29a Sussidi a progetti (nuovo)

1In collaborazione con i Cantoni, le città e i Comuni, la Confederazione promuove progetti intesi a migliorare, nell’interesse di uno sviluppo durevole, la qualità di vita e la coesione sociale nelle zone abitative.

2L’Ufficio federale della pianificazione del territorio coordina tale promozione con i servizi federali interessati e garantisce una valutazione sistematica delle esperienze raccolte.

3. Legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 27 cpv. 2bis(nuovo)

2bisNell’attività d’informazione e di consulenza gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali possono adottare misure appropriate per tenere conto delle specificità individuali degli assicurati, a meno che la comunicazione non possa essere garantita in altro modo.

4 RS 412.10

5RS 700

6 RS 830.1