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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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Titolo prima dell’art. 58 (nuovo)

Sezione 2: Requisiti d’integrazione

Art. 58 Valutazione dell’integrazione

1L’autorità competente valuta l’integrazione alla luce dei criteri seguenti:

a. il rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici;

b. il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale;

c. la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale; e

d. la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

2Ciascun caso va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che a causa di una disabilità o malattia non adempiono o adempiono solo con difficoltà i criteri d’integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d.

3È ben integrato lo straniero che adempie i criteri di cui al capoverso 1.

Art. 58a (nuovo) Accordi d’integrazione e raccomandazioni per l’integrazione

1L’accordo d’integrazione definisce gli obiettivi, le misure, le scadenze nonché le possibili conseguenze in caso di inadempimento; disciplina inoltre il finanziamento.

2Può contenere segnatamente obiettivi concernenti l’acquisizione di conoscenze di una lingua nazionale o di conoscenze delle condizioni di vita e dell’ordinamento giuridico in Svizzera.

3Le autorità possono emanare raccomandazioni per l’integrazione destinate ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio. Le raccomandazioni non sono vincolate a sanzioni.

Titolo prima dell’art. 58b (nuovo)

Sezione 3: Contributo dei datori di lavoro all’integrazione

Art. 58b

I datori di lavoro contribuiscono all’integrazione dei loro dipendenti e dei rispettivi familiari ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare. Li informano in merito a offerte di promozione dell’integrazione appropriate.

Art. 83a (nuovo) Ammissione provvisoria con accordo d’integrazione

1Le autorità competenti possono vincolare l’ammissione provvisoria all’obbligo di stipulare un accordo d’integrazione (art. 58a).

2L’autorità cantonale competente stipula un accordo d’integrazione con una persona ammessa provvisoriamente se per detta persona vi sono forti rischi che si verifichi una delle eventualità di cui all’articolo 62 lettere b, c ed e.