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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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Art. 56 Contributi finanziari

1La Confederazione contribuisce finanziariamente all'integrazione. I contributi completano gli investimenti finanziari dei Cantoni a favore dell'integrazione.

2I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale in virtù dell’articolo 87 della presente legge e degli articoli 88 e 89 LAsi3, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

3Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali d’integrazione nonché di programmi e progetti di portata nazionale intesi a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nel quadro dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

4Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi 2 e 3.

Art. 57 Settori da promuovere

I contributi finanziari secondo l’articolo 56 possono essere concessi per programmi e progetti tesi a promuovere l’integrazione, in particolare per programmi tesi a:

a. promuovere le competenze di base, le competenze generali e professionali degli stranieri e la conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio;

b. promuovere l'integrazione sociale;

c. garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie;

d. sostenere progetti modello che servono segnatamente a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra le autorità competenti per le questioni inerenti all’integrazione, nonché tra queste ultime e terzi;

e. promuovere la formazione di recupero delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti;

f. garantire l’informazione e la consulenza degli stranieri nonché la loro tutela dalla discriminazione;

g. permettere prestazioni d’interesse nazionale.

3 RS 142.31