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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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3Per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 33 cpv. 3 nonchè 4 e 5 (nuovi)

3È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo 62 e se la persona in questione è ben integrata.

4Le autorità competenti possono vincolare il rilascio o la proroga del permesso di dimora all’obbligo di stipulare un accordo d’integrazione (art. 58a).

5Le autorità competenti vincolano la proroga del permesso di dimora all’obbligo di stipulare un accordo d'integrazione se per la persona in questione vi sono forti rischi che si verifichi una delle eventualità di cui all’articolo 62 lettere c ed e.

Art. 34 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a, nonché lett. c (nuova) e cpv. 4

2Il permesso di domicilio può essere rilasciato se:

a. lo straniero ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora;

c. lo straniero è ben integrato.

4Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di esprimersi bene in una lingua nazionale.

Art. 42 cpv. 1 e 1bis(nuovo)

1I coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

a. coabitano con loro; e

b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.

1bisI figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Art. 43 cpv. 1e 1bis(nuovo)

1I coniugi stranieri di stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

a. coabitano con loro; e

b. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.