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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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3Oltre agli obiettivi di cui all’articolo 58a capoverso 2, l’accordo d’integrazione stipulato con una persona ammessa provvisoriamente può comprendere in particolare anche quello dell’integrazione professionale.

Art. 84 cpv. 5

5Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone la situazione familiare, la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza, l’integrazione e, se del caso, l’adempimento dell’accordo d’integrazione (art. 58a).

Art. 96 cpv. 1

1Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell’integrazione dello straniero.

Art. 100b Commissione della migrazione

1Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

2La commissione si occupa di questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, compresi quelli rientranti nel settore dell’asilo.

3La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione. Tra queste figurano in particolare le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Prende parte allo scambio internazionale di opinioni ed esperienze.

4La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a sollecitare contributi finanziari presso l’UFM per svolgere progetti integrativi di portata nazionale.

5Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

II

La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.