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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine
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Titolo prima dell’art. 53
Capitolo 8: Integrazione
Sezione 1: Promozione dell'integrazione
Art. 53 Principi
1Nell’adempiere i propri compiti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione e della tutela dalla discriminazione.
2Creano condizioni quadro favorevoli a garantire alla popolazione straniera pari opportunità e la partecipazione alla vita pubblica.
3Incoraggiano segnatamente la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, l’acquisizione di competenze di base, l’avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza
4Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell’integrazione.
Art. 53a (nuovo) Beneficiari
1La promozione dell’integrazione si rivolge a titolari di un permesso di dimora o di domicilio, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati.
2Tiene conto in particolare delle esigenze specifiche delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 53b (nuovo) Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie
La promozione dell’integrazione si svolge in primo luogo nell’ambito dell’adempimento dei compiti delle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale (strutture ordinarie), segnatamente:
a. nelle strutture di custodia diurna per l'infanzia, nelle scuole materne, nelle scuole, nelle scuole universitarie e nelle università;
b. nella formazione e nella formazione continua;
c. nel mondo del lavoro;
d. nelle strutture della sicurezza sociale;
e. nelle strutture della sanità pubblica;
f. nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;
g. nello sport, nei media e nella cultura.