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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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Titolo prima dell’art. 53

Capitolo 8: Integrazione

Sezione 1: Promozione dell'integrazione

Art. 53 Principi

1Nell’adempiere i propri compiti, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione e della tutela dalla discriminazione.

2Creano condizioni quadro favorevoli a garantire alla popolazione straniera pari opportunità e la partecipazione alla vita pubblica.

3Incoraggiano segnatamente la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, l’acquisizione di competenze di base, l’avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza

4Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nella promozione dell’integrazione.

Art. 53a (nuovo) Beneficiari

1La promozione dell’integrazione si rivolge a titolari di un permesso di dimora o di domicilio, alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati.

2Tiene conto in particolare delle esigenze specifiche delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Art. 53b (nuovo) Promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie

La promozione dell’integrazione si svolge in primo luogo nell’ambito dell’adempimento dei compiti delle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale (strutture ordinarie), segnatamente:

a. nelle strutture di custodia diurna per l'infanzia, nelle scuole materne, nelle scuole, nelle scuole universitarie e nelle università;

b. nella formazione e nella formazione continua;

c. nel mondo del lavoro;

d. nelle strutture della sicurezza sociale;

e. nelle strutture della sanità pubblica;

f. nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;

g. nello sport, nei media e nella cultura.