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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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è data la priorità ai provvedimenti in favore: dei giovani e delle donne disoccupati nonché degli assicurati disoccupati di lungo periodo:

1. dei giovani e delle donne disoccupati;

2. degli assicurati, che tenuto conto del loro contesto migratorio, della loro formazione professionale o della loro età sono esposte a un rischio elevato di disoccupazione di lungo periodo;

3. degli assicurati disoccupati da molto tempo.

Art. 66a cpv. 1 lett. c e cpv. 3

1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

c. non dispongono di una formazione professionale completa e riconosciuta in Svizzera o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore riconosciuto in Svizzera o che, pur senza ottenere un diploma, hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione oppure che hanno superato un esame professionale federale o un esame professionale federale superiore non ricevono assegni di formazione.

Art. 85f cpv. 1, lett. e (nuova)

1I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:

e. gli organi di esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;