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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine
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Art. 53c (nuovo) Promozione specifica dell'integrazione
La promozione specifica dell’integrazione a livello federale, cantonale e comunale funge da complemento alla promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie, qualora queste non siano accessibili o vi siano lacune.
Art. 54 Ripartizione dei compiti
1Il Consiglio federale definisce la politica d’integrazione a livello federale. Provvede affinché i servizi federali adottino e attuino, insieme alle autorità cantonali competenti, misure tese alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione.
2L’UFM coordina i provvedimenti dei servizi federali tesi alla promozione dell’integrazione e alla tutela dalla discriminazione, segnatamente nei settori della sicurezza sociale, della formazione professionale, della formazione continua e della sanità. I servizi federali coinvolgono l’UFM nelle attività con potenziali ripercussioni per l’integrazione.
3L'UFM assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni e con altri attori coinvolti.
4I Cantoni attuano gli obiettivi in materia d’integrazione nella loro sfera di competenza. Provvedono affinché le autorità cantonali adottino e attuino, insieme alle autorità comunali competenti, misure tese alla promozione dell’integrazione e alla tutela dalla discriminazione. Designano un servizio che funga da interlocutore dell’UFM nelle questioni inerenti all’integrazione e provvedono allo scambio d’informazioni ed esperienze con i Comuni.
5In collaborazione con i Cantoni, l'UFM verifica periodicamente l’integrazione della popolazione straniera e assicura la garanzia della qualità.
Art. 55 Informazione e consulenza
1La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri e sulla tutela dalla discriminazione.
2Le autorità informano gli stranieri circa le offerte in materia di promozione dell’integrazione.
3I Cantoni provvedono a una prima informazione degli stranieri trasferitisi recentemente dall’estero in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.
4I Cantoni prevedono quanto prima misure integrative adeguate per gli stranieri che necessitano di un sostegno particolare all’integrazione.
5La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.
6La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1-5.