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Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 12 pagine

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1bisI figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di stranieri titolari del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

Art. 44 (nuovo) Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

1Ai coniugi stranieri di stranieri titolari del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

a. coabitano con loro;

b. è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni;

c. non dipendono dall’aiuto sociale; e

d. sono in grado di esprimersi in una lingua nazionale oppure a tal fine si sono iscritti a o frequentano un'offerta di promozione linguistica in Svizzera.

2Ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di stranieri titolari del permesso di dimora può essere rilasciato il permesso di dimora se:

a. coabitano con loro;

b. è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

c. i genitori non dipendono dall’aiuto sociale.

Art. 49a Deroga al requisito della dimostrazione delle conoscenze linguistiche (nuovo)

1Se motivi gravi lo giustificano, è possibile derogare al requisito di cui agli articoli 42 capoverso 1 lettera b, 43 capoverso 1 lettera b e 44 capoverso 1 lettera d.

2Sono considerati motivi gravi segnatamente:

a. l’impossibilità, dimostrata in base a una malattia o disabilità, di acquisire la capacità di esprimersi in una lingua nazionale;

b. l’impossibilità, resa verosimile in base all’illetteratismo o analfabetismo della persona in questione, di acquisire entro un termine ragionevole la capacità di esprimersi adeguatamente in una lingua nazionale.

3Nei casi secondo il capoverso 2 lettera b l’autorità competente vincola la proroga del permesso di dimora all’obbligo di stipulare un accordo d’integrazione (art. 58a).

Art. 50 cpv. 1 lett. a

1Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

a. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e la persona in questione è ben integrata; o