Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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delimitazione tra la promozione dell’integrazione in seno alle strutture ordinarie e la promozione specifica dell’integrazione va stabilita di caso in caso.
La disposizione ha carattere di definizione ed evidenzia che accanto alla promozione dell’integrazione (caso ordinario) esiste anche una promozione specifica (caso speciale). Le misure d’integrazione* possono essere adottate in entrambi i settori.
Articolo 54 Suddivisione dei compiti
L’articolo 54 si rifà in ampia misura all’articolo 57 LStr vigente (coordinamento dell’integrazione) e viene completato da due nuovi capoversi (cpv. 1 e 4).
L’integrazione è un compito trasversale. Per garantire un impiego efficiente dei mezzi e attuare con successo la promozione dell’integrazione, occorre agire in modo coordinato sia a livello orizzontale (tra i servizi specializzati in materia d’integrazione e altre istituzioni) sia a livello verticale (tra i tre livelli statali).
La gestione e il coordinamento orizzontale della politica d’integrazione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rientra nell’ambito di competenza di ciascun livello statale. Le misure dei dipartimenti e servizi amministrativi coinvolti devono essere armonizzate da organi di coordinamento.
In base a una valutazione globale delle strutture di coordinamento esistenti a livello federale nel settore della politica sociale, il Consiglio federale conferirà un pertinente incarico a un organo di coordinamento ed esaminerà quali sevizi cantonali o comunali coinvolgere nonché le modalità della loro partecipazione (cfr. n. 1.3. «Intensificare la gestione»).
Nell’ambito del coordinamento verticale delle misure d’integrazione svolgono un ruolo importante a livello politico la Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA), la Conferenza dei delegati all’integrazione (CDI) e le conferenze competenti per le strutture ordinarie (p.es. l’Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM, la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP, l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro AUSL, la Conferenza degli uffici AI CUAI, ecc.).
Con il capoverso 1 il Consiglio federale intende garantire che i singoli servizi federali adottino e attuino misure per migliorare l’integrazione. Intende gestire in modo più vincolante la politica d’integrazione federale.
Il capoverso 2 corrisponde in linea di massima all’attuale capoverso 1, ma è più esteso. Contiene anche una disposizione secondo cui i singoli servizi federali coinvolgono l’UFM nelle attività con potenziali ripercussioni per l’integrazione (secondo periodo).
In base alle esperienze sinora raccolte è auspicabile che l’UFM assuma maggiormente il suo ruolo di coordinatore delle misure delle altre autorità federali. Tale coordinamento riguarda soprattutto l’orientamento strategico delle diverse misure d’integrazione delle autorità federali competenti. Si deve basare in particolare sullo sviluppo del pacchetto di misure d’integrazione della Confederazione e deve avvenire in seno agli organi incaricati del coordinamento. Conformemente al concetto delle strutture ordinarie, l’attuazione delle misure resta tuttavia di competenza delle autorità federali competenti. Queste ultime non devono