Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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coinvolgere l’UFM in tutte le loro attività, bensì soltanto in relazione a progetti importanti e a lavori strategici.

In futuro, oltre alla formazione professionale, l’incarico di coordinamento riguarderà anche la formazione continua. Tale formazione si riallaccia alle competenze acquisite all’estero completandole con le conoscenze necessarie all’esercizio di un’attività lavorativa in Svizzera.50 Il termine «assicurazione contro la disoccupazione» è sostituito da quello di «sicurezza sociale», che è più esteso e comprende ad esempio anche l’assicurazione invalidità. Dato che la tutela dalla discriminazione costituisce un elemento della promozione dell’integrazione, il coordinamento dell’UFM in tale ambito si svolgerà in stretta collaborazione con il Servizio per la lotta al razzismo, competente in materia.

Il capoverso 3 corrisponde in larga misura all’attuale capoverso 2, ma contempla anche ulteriori attori coinvolti. Si è constatato che, oltre che tra la Confederazione e i Cantoni, lo scambio di esperienze è necessario anche con gli attori privati.

Il capoverso 4 corrisponde parzialmente all’attuale capoverso 3, che completa in analogia al capoverso 2 con la tutela dalla discriminazione. Integra la formulazione vigente con una disposizione analoga a quella del capoverso 1 per il livello federale. I Cantoni attuano la politica d’integrazione al proprio livello e secondo le proprie competenze secondo il concetto delle strutture ordinarie. Provvedono al coordinamento delle misure d’integrazione dei vari servizi cantonali; la maggior parte delle strutture ordinarie di rilievo per l’integrazione, in particolare le strutture di custodia diurna di bambini, le scuole materne e le scuole, rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. Inoltre, i Cantoni garantiscono lo scambio d’informazioni con i servizi comunali, in primo luogo le città, che di regola dispongono di strutture consolidate e di grande esperienza nella promozione dell’integrazione; esperienze di cui possono avvalersi sia i Cantoni sia la Confederazione.

Il capoverso 5 prevede un monitoraggio periodico dell’integrazione dei cittadini stranieri. Tale monitoraggio si fonda sugli indicatori d’integrazione elaborati dall’Ufficio federale di statistica su incarico del Consiglio federale (cfr. n. 1.2 e 3.1) e mette a disposizione della Confederazione e dei Cantoni le basi necessarie per valutare le misure adottate e, se del caso, adattarle o completarle. Anche la garanzia della qualità fa parte del monitoraggio. I pertinenti strumenti vanno messi a disposizione dalla Confederazione a livello nazionale. Alcuni strumenti esistono già, ad esempio nel settore dell’interpretariato interculturale – nel quale l’associazione mantello INTERPRET accredita moduli di formazione e rilascia certificati – o nel settore della promozione linguistica, in cui, grazie all’assetto quadro per la promozione delle competenze linguistiche* (FIDE), i lavori si trovano in una fase molto avanzata.

Articolo 55 Informazione e consulenza

L’articolo 55 si fonda in larga misura sull’articolo 56 LStr vigente.

50Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua , novembre 2009.

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