Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
Gli specialisti in materia d’integrazione dei Cantoni e delle città constatano che spesso i primi mesi dopo l’arrivo, particolarmente importanti per l’integrazione, trascorrono senza che sia sfruttato il potenziale dell’immigrato o senza che si inizi ad elaborare i criteri d’integrazione appropriati. Si perde così un’importante occasione d’integrazione, in particolare per le persone provenienti dall’area europea, alle quali le disposizioni in materia d’integrazione si applicano soltanto parzialmente.
Secondo il rapporto della CTA, fondandosi su programmi d’informazione, la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni devono provvedere affinché gli immigranti siano informati sul lavoro e sulla vita in Svizzera nonché sulla promozione dell’integrazione. L’informazione deve essere caratterizzata da una cultura dell’accoglienza. È fondamentale dare il benvenuto e nel contempo fornire prime informazioni ai nuovi arrivati51.
Il capoverso 1 corrisponde in larga misura all’articolo 56 capoverso 1 LStr vigente, ma prevede un obbligo più vincolante per i tre livelli statali. S’intende così sottolineare l’importanza dell’informazione e la responsabilità dello Stato. Anche per l’attuazione dell’articolo sull’informazione si applica il concetto delle strutture ordinarie: tutte le autorità federali, cantonali e comunali organizzano la loro attività informativa in modo da raggiungere l’intera popolazione52. Anche la tutela dalla discriminazione fa parte dell’integrazione. Secondo il Consiglio federale non occorre rafforzare tale tutela a livello giuridico. È tuttavia necessario migliorarne l’applicazione e pertanto vengono ora esplicitamente menzionati i pertinenti obblighi d’informazione. Infine, le autorità non sono tenute a eseguire esse stesse tale compito d’informazione e possono delegarlo a terzi.
Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 56 capoverso 2 LStr vigente, chiarendo tuttavia che si tratta di un obbligo delle autorità.
È stato introdotto un nuovo capoverso 3. In futuro, indipendentemente dal Paese di provenienza e dal motivo dell’arrivo, si darà sistematicamente il benvenuto, fornendo prime informazioni, a tutti gli stranieri che hanno la prospettiva di restare legalmente a lungo termine in Svizzera. In tal modo s’intende promuovere la loro integrazione immediatamente dopo l’arrivo e raggiungere l’obiettivo strategico, fissato di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, secondo cui le suddette persone devono sentirsi bene accolte in Svizzera ed essere informate sulle condizioni di vita più importanti (p.es. formazione, sanità, mercato del lavoro, sicurezza sociale) e sulle offerte d’integrazione del nostro Paese. Questa informazione ai nuovi arrivati è parte dei programmi d’integrazione cantonali53.
51Rapporto CTA 2009, pag. 34 seg.
52Cfr. Attuazione del mandato d’informazione secondo l’articolo 56 LStr, Rapporto de GTT (Gruppo di lavoro tecnico tripartito politica in materia di stranieri e
integrazione) del 22 maggio 2008, Raccomandazioni della CTA del 30 giugno 2008 (disponibili in tedesco e francese, http://www.tak-
cta.ch/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=70&Itemid=82, stato 1° luglio 2011)
53Il Cantone di Lucerna è stato uno dei primi Cantoni a introdurre i colloqui di benvenuto su tutto il proprio territorio. L’analisi del progetto ha permesso di
constatare che la misura ha dato buoni risultati. I nuovi arrivati giudicano i colloqui in modo positivo, l’accoglienza è disciplinata in modo uniforme e, se del caso,