Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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Secondo il capoverso 4 i Cantoni prevedono quanto prima, ma al più tardi entro un anno, misure integrative adeguate per le persone che necessitano di un sostegno particolare all’integrazione. In questi casi le autorità competenti possono anche emanare raccomandazioni d’integrazione o concludere accordi d’integrazione. L’attuazione di questa disposizione presuppone un notevole coordinamento, in particolare per quanto riguarda le informazioni individuali nelle strutture ordinarie. I Cantoni possono attuarla secondo le procedure da loro scelte e nell’ambito dei programmi d’integrazione cantonali.
Il capoverso 5 corrisponde in larga misura all’articolo 56 capoverso 3 vigente.
Il capoverso 6 stabilisce che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono delegare i compiti d’informazione a terzi, ad esempio a servizi specializzati in materia d’integrazione.
Articolo 56 Contributi finanziari
L’articolo 56 LStr disciplina il finanziamento, fondandosi sull’articolo 55 LStr vigente. Il disegno di modifica della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri, che il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il 26 maggio 201054, contiene un nuovo articolo 55 sostanzialmente uguale alla presente versione. Quest’ultima prevede tuttavia precisazioni di tipo redazionale. Dopo la conclusione della procedura di consultazione e nel dibattito parlamentare occorrerà decidere in quale dei due atti legislativi procedere all’adeguamento.
Secondo il capoverso 1 la Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione. I sussidi della Confederazione completano i contributi finanziari versati dai Cantoni, ma non li sostituiscono. Ciò corrisponde alla prassi vigente.
La formulazione del capoverso 2 permette di versare, per l’integrazione di rifugiati e persone ammesse provvisoriamente e in sostituzione degli importi forfettari, contributi federali fissati nell’OIntS (d’importo pari agli attuali importi forfettari) per programmi cantonali d’integrazione. L’accordo con la Conferenza dei governi cantonali prevede di definire in futuro l’importo forfettario a favore dell’integrazione e di versarlo nell’ambito dei programmi cantonali d’integrazione (cfr. n. 1.3). Ciò permette di semplificare le procedure amministrative e di tenere maggiormente conto della richiesta dei Cantoni di un’integrazione orientata alle necessità e non allo statuto degli stranieri.
Per ora s’intende tuttavia mantenere il sistema degli importi forfettari per i rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente. Il capoverso 2 consente sia il sistema di finanziamento attuale sia quello futuro e crea la base legale affinché, dopo la conclusione dei lavori preliminari dei Cantoni, il Consiglio federale possa decidere in modo flessibile il passaggio dal sistema attuale a quello nuovo.
possono essere adottate tempestivamente misure d’integrazione (cfr. Evaluation Begrüssungsgespräche Kanton Luzern, rapporto finale del 30 agosto 2011,
http://www.disg.lu.ch/evaluation_begruessungsgespraeche_kanton_luzern_2011.pdf. stato 26 settembre 2011)
54Messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo (10.052), FF 2010 3889.