Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine

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Il capoverso 4 tiene conto dei dubbi dei Cantoni in merito a una pianificazione sicura nel settore dell’integrazione; dubbi espressi in sede di consultazione sull’avamprogetto di modifica della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri55. S’intende così sottolineare l’idea di compito trasversale che coinvolge tutti i livelli statali.

Articolo 57 Settori da promuovere

L’articolo 57 corrisponde in larga misura all’articolo 13 OIntS e innalza a livello di legge i settori da promuovere sinora disciplinati nell’ordinanza (capoverso 1). È conforme agli obiettivi dei programmi cantonali d’integrazione (cfr. n. 1.3). L’espressione «livello di formazione generale» è stata sostituita da «competenze di base e professionali» (lett. a), con cui s’intendono le competenze di base definite nell’avamprogetto di legge sulla formazione continua (leggere e scrivere, nozioni di base di matematica, applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le conoscenze di base concernenti i principali diritti e doveri), nonché competenze comunicative o quelle necessarie nel mondo del lavoro. Ciò corrisponde anche ai criteri applicati per valutare l’integrazione in occasione della procedura per il rilascio del permesso, ovvero il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione nonché dell’ordine e della sicurezza pubblici, la volontà di svolgere un’attività lucrativa e di acquisire una formazione e la facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (cfr. il commento all’articolo 58).

I progetti modello (lett. d) contribuiscono a migliorare il coordinamento e la garanzia della qualità e consentono di acquisire conoscenze importanti in nuovi settori della promozione dell’integrazione (p.es. informazione, sostegno alla prima infanzia, garanzia della qualità della promozione linguistica)56. Sono tuttavia ipotizzabili anche progetti a favore di destinatari specifici, quali ad esempio le vittime traumatizzate della tratta di esseri umani.

Infine occorre prestare particolare attenzione alla formazione di recupero di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti la cui integrazione professionale è particolarmente difficile (lett. e). Spesso queste persone non dispongono di una formazione sufficiente o riconosciuta in Svizzera e pertanto non possono esercitare una professione consona al loro potenziale. È possibile che disturbi post-traumatici ostacolino l’integrazione professionale e, a seconda delle circostanze, anche la formazione di recupero, per cui occorre mettere a disposizione strutture specifiche. La formazione di recupero comprende ad esempio l’ottenimento di un diploma di scuola media superiore, quali il diploma di tirocinio, di maturità e simili.

In futuro saranno sostenute anche l’informazione, la consulenza e la lotta alla discriminazione (lett. f).

Le prestazioni d’interesse nazionale (lett. g) contemplano soprattutto quelle nel settore della garanzia della qualità. Ne fanno ad esempio parte lo sviluppo e

55FF 2010 3889.

56Cfr. ad es. Promozione dell’integrazione da parte della Confederazione e i suoi effetti nei cantoni. Rapporto annuale 2009 (cfr.

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/berintegrfoerd-2009-i.pdf , stato 1° luglio 2011).