Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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all’osservanza dell’ordine pubblico può manifestarsi anche nella mancanza di cooperazione con le autorità (aiuto sociale, autorità scolastiche, ecc.), se tale cooperazione è prevista dalla legge.
Rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale (lett. b): anche il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale e dei valori universali della tutela internazionale dei diritti umani è parte integrante dell’integrazione. Il criterio va altresì precisato nell’ordinanza. Rifiutare il monopolio da parte dello Stato dell’uso legittimo della forza o della parità tra uomo e donna costituisce una violazione di tali principi. Anche costringere una persona ad aderire a una comunità religiosa o a frequentare lezioni di religione è contrario al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale. Il mancato rispetto di tali principi può manifestarsi a volte anche nell’estremismo politico o religioso.
Facoltà di esprimersi in una lingua nazionale (lett. c): oltre all’integrazione sociale, sono necessarie anche conoscenze di una lingua nazionale che permettano di comunicare nella vita di tutti i giorni (ad esempio con le autorità del mercato del lavoro o con gli insegnanti o professori dei figli, nella consulenza professionale o nella consultazione medica).
I requisiti specifici delle competenze linguistiche vanno disciplinati nell’ordinanza in base all’assetto quadro per la promozione delle competenze linguistiche*, che attua le raccomandazioni del quadro comune europeo di riferimento per le lingue del Consiglio europeo adattandole al contesto svizzero e mette a disposizioni i pertinenti strumenti d’apprendimento, d’insegnamento e di valutazione dell’italiano, francese e tedesco (cfr. n. 1.3).
Occorre tenere conto della situazione individuale (analfabetismo, livello di formazione, età, disabilità, violenza fisica o psichica subita, traumi, ecc.).
Volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione (lett. d): la volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione si dimostra esercitando un’attività lucrativa o acquisendo una formazione o perlomeno con l’impegno di voler esercitare un lavoro o acquisire una formazione. In linea di massima va valutata la partecipazione effettiva alla vita economica o l’acquisizione effettiva di una formazione. In casi eccezionali può essere sufficiente manifestare la volontà di partecipazione o averla manifestata recentemente.
Il requisito dell’indipendenza economica costituisce la regola. Occorre tuttavia tenere conto anche di situazioni che senza propria colpa impediscono a una persona di lavorare, per esempio a causa di un divieto di lavoro, di una disabilità, di violenze fisiche o psichiche subite oppure dell’obbligo di accudire i figli. Pur non essendo di per sé un indizio di integrazione insufficiente– ad esempio nel caso dei cosiddetti «working poor», il cui salario non basta a garantire l’indipendenza economica –, la dipendenza dall’aiuto sociale può costituire un motivo di revoca del permesso previsto dalla legge. In altri casi di valutazione può essere un indizio di partecipazione insufficiente alla vita economica. Occorre tuttavia sempre tenere conto delle circostanze di ogni singolo caso (cfr. cpv. 2).