Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/122: Revisione parziale della legge federale sugli stranieri (LStr) · 65 pagine
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Articolo 58b Contributo dei datori di lavoro all’integrazione (Titolo prima
dell’art. 58b)
La maggior parte di coloro che immigrano in Svizzera lo fanno per motivi di lavoro. I datori di lavoro hanno pertanto un obbligo particolare di contribuire alla promozione dell’integrazione. La presente disposizione si fonda anche sul principio secondo cui i potenziali costi esterni di un’eventuale cattiva integrazione non vadano addossati alla società, bensì alle imprese che hanno reclutato il personale all’estero. È quindi coerente esigere dai datori di lavoro che assumono personale straniero di promuoverne l’integrazione con misure mirate e di eliminare eventuali discriminazioni. Ciò consente di impiegare i lavoratori in modo più efficace e quindi di creare un valore aggiunto, dato che una buona integrazione è anche nell’interesse dei datori di lavoro.
Già oggi le imprese svizzere forniscono un contributo notevole all’integrazione. Molte di loro promuovono in particolare l’acquisizione di conoscenze fondamentali (nozioni di matematica di base, uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, leggere e scrivere e le conoscenze di base concernenti i principali diritti e doveri). È invece ancora trascurata l’integrazione dei familiari giunti in Svizzera in seguito al ricongiungimento familiare e quindi quest’ambito deve essere migliorato. Anche misure meno onerose, come l’informazione sulle condizioni di vita in Svizzera, possono contribuire all’integrazione dei lavoratori e dei loro familiari.
Il contributo delle aziende e dei datori di lavoro deve sempre essere proporzionato alle loro possibilità e non deve portare a una disparità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori. Il sostegno di sforzi d’integrazione può ad esempio consistere nel mettere a disposizione tempo di lavoro per la frequentazione di corsi di lingua o nel versare contributi per la frequentazione di un corso d’integrazione, nell’offerta di corsi interni o nel sostegno di istituzioni di utilità pubblica che operano nella promozione dell’integrazione. Sono ipotizzabili anche l’elaborazione di opuscoli specifici per i diversi destinatari e l’organizzazione di eventi informativi. È così possibile prevenire o eliminare eventuali discriminazioni mediante l’emanazioni di istruzioni vincolate a sanzioni, meccanismi di soluzione delle controversie o pertinenti adattamenti nelle procedure di assunzione.
In alcuni Cantoni esiste già l’obbligo legale dei datori di lavoro di promuovere l’integrazione. A titolo di esempio si può menzionare il § 4 capoverso 6 della legge sull’integrazione dei migranti del Cantone di Basilea Città.
L'attuazione concreta del presente articolo andrà sviluppata di concerto con i datori di lavoro, se del caso con il coinvolgimento di altri attori dell'economia e del mondo del lavoro (parti sociali).
Articolo 83a (nuovo) Ammissione provvisoria con accordo d’integrazione
In Svizzera vivono circa 24 000 persone ammesse provvisoriamente (2010: 23 471), con una leggera tendenza all’aumento (nel 2010 sono state ammesse provvisoriamente 4796 persone; per 4112 persone l’ammissione provvisoria è stata revocata). Gran parte delle persone ammesse provvisoriamente rimangono in Svizzera a lungo termine. Con la nuova legge sugli stranieri, entrata in vigore il 1°